POMARICO, (carta geografica)    (PROVINCIA DI MATERA) Basilicata          

Pomarico (MT) (informazioni su Pomarico) 

 

A Pomarico, per rubare e per commettere reati in funzione pubblica,  il "Sindaco" e i suoi amici, i nuovi Padroni e Padrini in Italia, i ladri e veri mafiosi,  usano da sempre un'arma infallibile :

 

L'ESPROPRIO PER PUBBLICA UTILITÀ

 

e se questo non basta ? Chiaro, usano " La variante !" (A Viale Kennedy e ovunque a Pomarico. Tra poco vi spiegheremo alcuni dettagli ! E se la variante non basta ? Presenteranno il 1980 la variante generale ! E dopo la variante generale ? Forse il 2015 la variante generalissima e decorata ? Con la fascia tricolore ?)

Nelle loro azioni vengono comunque aiutati e supportati anche dai  paesani Materani e dai cugini Potentini in "funzione pubblica " !  E pensare che questo nuovo sistema per delinquere e per rubare, tipicamente diffuso nei paesi comunisti,  avesse perduto moltianniprima la sua tremenda presa.

 

Fonte:  Gazzetta giuridica Giuffrè ItaliaOggi n. 16/1997  

     

 

Documenti – Giurisprudenza civile

 

L’espropriazione per pubblico interesse (3288/849)

 

 

 

La carenza del potere espropriativo determina illiceità permanente dell’occupazione acquisitiva, rilevante ai fini del tempestivo esercizio del diritto alla restituzione o al risarcimento (Cass. Sez. un, 4 marzo 1997, n. 1907)

 

(Omissis) 2. Con il primo motivo il Comune di …. (altri ladri in funzione pubblica!) deduce violazine e/o falsa applicazione dell’art. 13 I. 25 giugno 1865, n. 2359 dell’art. 113 c.p.c., nonchè omessa, sufficiente, contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia.  Premesso che la corte di appello, stigmatizzando il fatto che fosse il comune stesso a contestare le proprie delibere, pretendendo di trarre vantaggio da invalidità che esso aveva determinato, operava un giudizio etico-equitativo e non un giudizio secondo diritto, lamenta il ricorrente che non sia stata dichiarata la prescrizione del diritto al risarcimento del danno  postochè la relativa azione era stata proposta il 18 ottobre 1986 e quindi oltre il quinquennio dalla data (definitivamente indicata nel 2 giugno 1980) di ultimazione dell'opera pubblica, senza che il dies a quo del termine prescrizionale potesse esser differito alla scadenza (marzo 1983) dell'occupazione d'urgenza: infatti la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, priva della fissazione dei termini prescritti dall'art. 13 I n. 2359 del 1865, era da considerarsi emessa in carenza di potere e tale vizio si comunicava al provvedimento di occupazione d'urgenza, conseguentemente inidonio a tener ferma una situazione di legittimità della sottrazione del bene fino alla propria scadenza e quindi a far decorrere solo da tale momento la prescrizione del diritto al risarcimento. …..

 

…. La prefissione dei termini iniziali e finali per l’esecuzione dei lavori e per lo svolgimento delle procedure espropriative, imposta dal predetto art. 13 con evidente finalità di garanzia, per non lasciare il bene del privato indefinitamente esposto alla vicenda ablatoria, è condizione fondamentale ed indefettibile, la cui mancanza implica che la stessa dichiarazione di pubblica utilità avvenga in carenza di potere e sia pertanto inidonea ad affievolire la pienezza del diritto soggettivo del privato.

 

….è stato ritenuto da queste sezioni unite che la patologia dell’una fase si estenda all’altra e che perciò sia contestabile davanti al giudice ordinario (quello di Matera ?  Quello designato e senza nome e cognome ? hahahahah !) e disapplicabile da quest’ultimo, il decreto di occupazione temporanea emanato in presenza di dichiarazione di pubblica utilità priva dei termini di cui all’art. 13 (Cass. N. 1354 del 1971); Cass. N. 191 del 1987; Cass. N. 4116 del 1988; Cass. N. 5240 del 1993)….  

 

... Nel caso in esame, poi, la soluzione negativa è tanto più certa in quanto l'ultimo atto (la rotatoria !) pretesamente integrativo della serie dei termini mancanti, è addirittura successivo all'ultimazione dell'opera pubblica.

 

……L’orientamento giurisprudenziale dell’occupazione appropriativa è contrassegnato, infatti, da un’importante precisazione, nel senso che tale fenomeno non è quello indeterminato e generico, dell’apprensione sine titulo da parte di un ente pubblico (Nota: come specificato dalla Prefettura di Matera!) per qualsivoglia ragione e fine, di un bene del privato, bensì un fenomeno specifico, caratterizzato quale suo indefettibile punto di partenza da una dichiarazione di pubblica utilità dell’opera e quale suo indefettibile punto di arrivo dalla realizzazione dell’opera medesima, nonché dall’inserimento tra questi due poli, di una attività esecutiva manipolatrice del bene altrui……. posta in essere in deviazione dal modello di comportamento dettato dalle leggi in materia (così testualmente, Cass., sez. un., n. 3940 del 1988). In altre parole, non è la mera attività di costruzione o manipolazione del suolo, da  parte di un ente pubblico, che giustifica il sacrificio… del diritto del privato in omaggio ad una presunta posizione preminente riconosciuta dall’ordinamento all’autore della costruzione o manipolazione, ma, affinchè un sacrificio si verifichi, occorre, ante omnia, ...

…. Che a detta attività sia attribuito un vincolo di scopo e cioè di rispondenza in concreto ad un fine di pubblica utilità (Nota: Mancanza di marciapiedi , rivalutazione del territorio e le rotatorie a Pomarico ? !) – valutazione che va previamente compiuta dall’amministrazione (!) e si sostanzia, appunto, nell’atto di dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, pur non assistita da un titolo ablatorio, da luogo per un verso all’occupazione acquisitiva e per altro verso ad un illecito istantaneo, giacchè l’accennato vincolo di scopo rende giuridicamente irreversibile (al di là della irreversibilità insita nella materiale manipolazione) la trasformazione del fondo e nel contempo esclude che vi sia una antigiuridicità da far cessare, come è carattere essenziale dell’illecito permanente, esistendo, al contrario i diritto-dovere dell'aministrazione di mantenere l’opera dichiarata di pubblica utilità  (Cass. N. 6425 del 1984; Cass. N. 3243 del 1979); così, in assenza di quella previa e fondamentale dichiarazione, non si produrrà il fenomeno dell’occupazione acquisitiva (Cass. N. 4477 del 1992) né portrà negarsi il carattere permanente dell’illecito (Cass., sez. un., n. 3963 del 1989; Cass., sez. un. N. 6954 del 1988), con evidenti implicazioni sia in punto di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante dal protrarsi dell’illecita occupazione (Cass., sez. un., n. 3963 del 1989) sia in punto di esperibilità delle azioni reipersecutorie a tutela della non perduta proprietà ( sentenza ultima citata, nonché Cass……

 

(Guardate allora come a Pomarico, Provincia di Matera, Basilicata il "Sindaco", i suoi tecnici e i suoi amichetti hanno transformato e manipolato i suoli nella zona per la Legge 167. -  Rimarrete a bocca aperta su quello che sanno fare i nuovi italioti!). Per visionare la zona usa Google Street View !  Le coordinate della zona: N 40°31'41.59, E 16°31'46.09)

LE CASE SOCIALI, elettrificazione della zona per la legge 167

 

 

Contro le considerazioni ora svolte, e contro le conseguenze che ne sono state tratte, non è possibile obiettare che nella specie, seppure inficiata dalla carenza dei termini, una preventiva valutazione della pubblica utilità dell'opera vi sarebbe stata.

Tale valutazione non è un fatto purchessia, ma si affida ad un atto tipico, che non può prescindere dai suoi caratteri essenziali, fra i quali, come si è detto, una risalente e consolidata giurisprudenza annoverà la prefissione dei termini di cui all'art. 13 della legge fondamentale. Se la mancata prefissione dei termini, secondo la richiamata giurisprudenza, priva l'atto dell'efficacia degradatoria del diritto soggettivo, ciò significa che tale carenza formale, lungi dall'essere secondaria e superabile, coinvolge l'atto nella sua stessa capacità regolativa del rapporto fra autorità e libertà ed ha rilevanza, quindi, proprio con riguardo ai temi che sono stati sopra considerati.

  insomma la preventiva dichiarazione di pubblica utilità dell’opera è la guarentigia prima e fondamentale del cittadino e la pietra angolare su cui deve poggiare, per legge, l’espropriazione per pubblico interesse (Cass.: sez. un. N. 2435 del 1984)

  Nel caso in esame il dovere di far cessare l'antigiuridicità mediante la restituzione del bene (con relativa cessazione della permanenza) non è venuto meno che nel momento dell'atto abdicativo implicito nella proposizione dell'azione di risarcimento del danno e quindi, in sostanza, contestualmente a quest'ultima, restando così radicalmente esclusa la possibilità che la prescrizione abbia potuto verificarsi. (nota: situazione il 2018 invariata !)

Intanto questa arma infallibile per rubare, (esproprio per pubblica utilità !) la usano già dal primo momento a Pomarico, sbaragliando i cittadini indifesi e riuscendo così ad appropriarsi indebitamente della proprietà altrui.

   

In sostanza la sentenza della Corte di Cassazione dice, che l'ente pubblico deve prima comunicare al privato quello che vuole fare (l'opera pubblica = strade, marciapiedi etc ). Deve avviare le procedure espropriative, deve portare a termine i lavori in tempi ragionevoli, affissando gli appositi cartelli sul cantiere che indicano chiaramente la data di inizio e termine dei lavori, a quanto ammonta la spesa, chi sono i responsabili etc. E, alla fine si deve davvero trattare di un'opera di pubblica utilità (che nè rivaluta il territorio !!). E deve, naturalmente, risarcire il privato. 

Se non c'è l'atto e non c'è  alcun risultato positivo (nota: solo scempi e furti !)  è evidente che si tratta solo di ladri e mafiosi in " funzione pubblica" ! Se poi il Giudice  Materano non vede nemmeno il dolo tipico e il furbacchiotto di Matera, il Magistrato Salvatore Colella,  chiede l'archiviazione della denuncia, è ancora molto più chiaro con quale tipo di gentaglia si ha a che fare in queste zone !

Nota: È solo tuo quello che hai comprato, pagato e che puoi dimostrare di averlo fatto. Tutto il resto è arbitrio e abusivismo ! Sono  furti, scippi,  atti criminali e come li vogliamo definire..

 

Tra poco vi spiegheremo cosa hanno combinato i nuovi Padroni e Padrini a Pomarico (Provincia di Matera, Basilicata ! ) P.e.  Nella Zona prevista per la legge 167 a Pomarico. Invece di creare una situazione win-win, cioè bene per tutti e mirando sul progresso, , hanno solamente rubato e distrutto tutto. Adesso pretendono che il loro giudice di matera oppure la Corte di Cassazione deve risolvere i problemi. Ricordate cari amici: La Corte di Cassazione non potrà mai sostituire e risanare il vostro operato, cioè la "politica" del cesso, basata sui furti e sui reati !

 

Intanto: Hanno derubato

 

La famiglia Uricchio

Il Sig. Taurisano

Il Sig. De Pascale Alfredo e la sua famiglia

Il Sig. De Cicco

La Signora Bianca

Il Sig. Dicanio Domenico

E tantissimi altri cittadini (per costruire un altro scempio a Pomarico – p.e. la circonvallazione – )

 Naturalmente tutto senza mai risarcire nessuno e senza regolare atto espropriativo.

 

 

 Ecco subito un esempio !

 Il Sig. Dicanio Domenico e la sua famiglia posseggono, nella zona  destinata alla Legge 167 a Pomarico (La zona dove sorge  il  "nuovo centro), un terreno di ca. 5.000 mq. Il "Comune", cioè i ladri ed  i mafiosi, gli strappano la proprietà! Il Dicanio si deve accontentare di una indennita di "esproprio" di 200 vecchie lire al mq. Vale a dire  1.000.000 (un milione) per 5000 mq.  

 Per protestare contro questo atto vessatorio perpetrato dal "Comune di Pomarico", gli anziani coniugi Dicanio si recano quasi tutti i giorni  a piedi e con le sedie in mano dal Centro di Pomarico (Palazzo Marchesale e sede centrale di "Cosa Nostra")  al "Nuovo Centro" " (ca. 3 km). Si siedono di fronte alle case che il "Comune" ha fatto costruire sulla loro proprietà e piangono per ore e ore le loro sciagure.

Altro esempio a Pomarico:

 IL Sig. Taurisano possedeva  una proprietà nella stessa zona (ca. 15.000 mq). Il "Comune", nelle vesti dell'allora Sindaco, il ladro Mancini ed i suoi complici, lo derubano della proprietà senza atto di esproprio e quindi senza elargigli alcun risarcimento.  

 Il Sig. Taurisano si ribella, denuncia, protesta. La causa si protrae  per 25 anni dinnanzi al Tribunale di Matera. Nel frattempo il Sig. Taurisano muore d'infarto ! Con il cuore spezzato !.  Il "Comune" intanto trasforma i suoli del Taurisano in edificabili e li vende a dei privati, incassandone il prezzo di mercato. Chiaro ! Gli eredi Taurisano ottengono, al termine della causa civile durata 25 anni una sentenza di condanna del Comune di Pomarico ed il diritto al risarcimento dei danni subiti.

IL colmo della beffa però deve ancora arrivare, poichè si scopre che il "Comune" non è nelle condizioni di far fronte al risarcimento definito nella sentenza, i soldi ottenuti dalla vendita dei terreni sono scomparsi senza lasciare traccia nei bilanci ed il Comune stesso dovuto all'inettitudine ed alla disonestà di sindaci, assessori e consiglieri comunali susseguitisi negli anni, ma sempre legati al mafioso ex sindaco Mancini, hanno portato il comune vicino alla bancarotta.

IL colmo del colmo ? I nuovi proprietari, ognuno di loro, per costruire sulla proprietà del Sig. Taurisano, ottengono dalla Regione Basilicata (dai cugini Potentini) il "Pacchetto casa". Vale a dire 50 milioni di Lire a testa per costruire su una proprietà dove non si può dimostrare di esserne il legittimo proprietario. Roba da matti ! Oggi, 2009, tutte queste case e appartamenti non sono accatastate e non c'è l'atto notarile per motivi di legittima proprietà dei terreni.

La morale della storia è sempre la stessa: A Pomarico i rappresentanti delle amministrazioni pubbliche se ne sono sempre infischiati delle leggi e dei doveri derivanti dalle cariche che rivestono o rivestivano, ed hanno continuato a rubare i soldi dello Stato, a sottrarre in maniera fraudolenta le proprietà ai privati commettendo innumerevoli reati a scapito dei cittadini che avrebbero dovuto tutelare e rappresentare. 

Lasciatemi dire, che l'indegna rappresentazione fornita da questi giullari di corte pronti a vendersi la dignita e quant'altro per il denaro ed il potere, sono uno spettacolo ributtante che una società civile non dovrebbe accettare ma bensì perseguire con ogni mezzo.

Mah... che abbia preso un abbaglio.... forse che l'Italia non sia annoverata fra le società civili ? Ma se il Presidente della Repubblica Italiana, Carlo Azeglio Ciampi, riceve con tutti gli onori un furfante come il Sindaco di Pomarico, Mario Mancini....... lascio a voi giudicare.

 

Altro esempio:

Il macello al cimitero di Pomarico ......

Il cimitero di Pomarico viene ampliato. Il Vice-Sindaco costruisce, senza atto espropriativo, su una proprietà strappata ad una anziana Signora che risiede a Milano, una cappella familiare con 70 loculi. Questi locuculi li vende poi singolarmente a privati, al prezzo di 4 milioni l'uno.

 

Ma di questa situazione "amministrativa" in Basilicata chi se ne frega? Apparentemente tra il dire (Legge!) e il fare (rubare) c’è di mezzo il mare. Però per chi sa rubare, insieme agli amici in funzione pubblica, va tutto liscio. Perchè ? Perchè forse i loro cugini e parenti fanno anche peggio ?

Quindi la Legge e la sentenza citata in alto a Pomarico  (Provincia di Matera)  in Basilicata, a questo punto non serve ! Non serve la Legge e non servono i diritti. Non serve una perizia giudiziaria (perchè si è fermata dal Giudice a Matera !)  e non serve la sicurezza stradale. Non serve il buon senso e non serve lo sviluppo. Servono solo persone con un elevata energia criminale che vengono anche premiate e ricevute dal Presidente della Repubblica Italiana.  In queste zone disastrate, con i nuovi padroni e padrini che si nono messi in sella,   vi aspettano ormai solo ladri e mafiosi !

Il prefetto che dovrebbe controllare ? (Sta comodissimo a Matera !)

Il magistrato che dovrebbe indagare, prendere dei provvedimenti e cercare di mettere qualcuno in galera ? (Il furbacchiotto materano ha chiesto l’archiviazione dopo tre anni di indagini !)

Il catasto di Matera ? Il controllo del territorio ? Le regole ?

A cosa servono allora queste sentenze ? La Legge in Italia ? Lo statuto comunale ?

Buttiamo tutto via e iniziamo da capo ?

E  i ladri ? I mafiosi pubblici al "servizio" dei cittadini ? I criminali ?

Serve un esame di coscienza per superare il proprio, recente, passato. Non basterà un colpo di spugna .

 

Perché ? Perché – fino ad oggi – nessuno paga in Italia per questi reati.

 

Allora ? Andate pure avanti con vostri famosi baci e abbracci (li ricordate i famosi abbracci?) Nel caso dei pentiti sono riusciti semplicemente a delegittimarli dicendo che hanno dei precedenti penali. Ma nel caso della famiglia Uricchio cosa hanno da dire ? Niente ! Appunto, c’è un totale, imbarazzante,  silenzio da parte delle istituzioni.  

Sono consapevole che prima di me, schiacciati dal sistema,  sono già falliti in tanti. Resta solo questo nuovo mezzo di informazione per documentare la meschinità e renderla pubblica.

Molte persone sognano di porter lottare per i loro ideali e  per un mondo migliore, però sono in pochi ad avere il coraggio di farlo davvero, perchè il rischio che si corre è altissimo.

 

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GLI ALTRI BENEFICIARI E COMPLICI ESECUTORI CHE OPERANO NEL SILENZIO  ...

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Ecc.

 

Tutta la storia di questa tragedia, in un prologo tre atti e un epilogo,  dovuto alla decisione della famiglia  URICCHIO di acquistare una proprietà a POMARICO (Provincia di MATERA), Meridione d'ITALIA, per tornare nel paese NATIVO sul sito

WEB    http://www.uricchio.de

 

Leggete per favore quest'altra:

La Cassazione civile (Sezione I, sentenza 11 novembre 2003 n. 16904, Ric. L. c. Comune di Pomarico ) ha esaminato l'ipotesi in cui, dopo la dichiarazione di pubblica utilità, l'opera cui l'espropriazione è preordinata divenga impossibile, rispondendo al quesito circa la prescrizione del diritto alla retrocessione del bene espropriato.

La normativa di riferimento

E' possibile che la realizzazione dell'opera prevista nella dichiarazione di pubblica utilità divenga giuridicamente impossibile, o per effetto della scadenza del termine di inizio ed ultimazione delle espropriazioni e dei lavori indicato nell'atto che dichiara l'opera stessa di pubblica utilità, o per effetto di un mutamento nelle scelte di politica  urbanistica che si sostanzino nella formale manifestazione della volontà dell'amministrazione pubblica di non utilizzare il bene per gli scopi cui l'espropriazione era finalizzata. La retrocessione era prevista dall'art. 63 L. 25 giugno 1865, n. 2359, per il quale "fatta l'espropriazione, se l'opera non siasi eseguita e siano trascorsi i termini a tal uopo concessi o prorogati, gli espropriati potranno domandare che sia dall'Autorità giudiziaria competente pronunciata la decadenza dell'ottenuta dichiarazione di pubblica utilità, e sieno loro restituiti i beni espropriati, mediante il pagamento del prezzo che sarà determinato nel modo indicato dall'art. 60 della presente legge". Gli artt. 46 e 47 del D.P.R. 8 giugno 2001 , n. 327 (T.U. sulle espropriazione per pubblica utilità) disciplinano, rispettivamente, l'ipotesi di retrocessione totale o parziale.

La decisione

La Cassazione ha affermato che, se la realizzazione dell'opera prevista nella dichiarazione di pubblica utilità divenga giuridicamente impossibile, in un momento anteriore all'emanazione del decreto di esproprio, il termine di prescrizione del relativo diritto alla retrocessione totale, decorrere dal giorno dell'emanazione del decreto. Ciò in quanto, secondo l'articolo 2935 c.c., la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere e, nel caso di retrocessione, al proprietario dell'immobile espropriato, ma non utilizzato per la realizzazione dell'opera pubblica, a causa di un fatto verificatosi ex post, viene riconosciuto da subito un diritto potestativo di riacquisto del bene. L'esercizio di tale diritto non fa venire meno il precedente acquisto coattivo risolvendo la relativa espropriazione, ma ne postula la perdurante operatività. In altri termini, non ne elimina gli effetti, ma ne produce di nuovi e parzialmente contrari, ponendo solo le condizioni per un nuovo trasferimento a titolo derivativo con effetto ex nunc.

(Cassazione Civile, Sent. 11/11/2003, n.16904)

(News pubblicata su autorizzazione di www.leggiditalia.it)

(Data: 13/01/2004 - Autore: www.leggiditalia.it)

 

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