POMARICO, , Provincia di Matera, Basilicata (carta geografica)
Pomarico (MT) (informazioni su Pomarico)
I CONTI PUBBLICI A POMARICO
PER METTERE ANCHE LE MANI NEL SACCO, IL SINDACO DI POMARICO E I SUOI AMICHETTI, I NUOVI PADRONI E PADRINI IN ITALIA, I LADRI E VERI MAFIOSI,
OLTRE A RUBARE LA PROPRIETÀ alla FAMIGLIA URICCHIO, AL SIG. TAURISANO; AL SIG. ALFREDO DE PASCALE E A TANTI ALTRI CITTADINI
OLTRE A TRUCCARE I DATI PER UNA RIPARTIZIONE DI FONDI CHE NON SPETTANO AL COMUNE; OLTRE A CHIEDERE TANTI MILIONI DI EURO PER I CONSOLIDAMENTI (che spariscono nelle tasche private degli amministratori);
OLTRE A CREARE UNA MIRIADE DI AZIENDE FANTASMA NELLA ZONA PIP
IL SINDACO E I SUOI AMICHETTI USANO UNALTRA ARMA INFALLIBILE PER RUBARE:
I DEBITI FUORI BILANCIO
Non è facile
capire cosa siano i debiti fuori bilancio, come nascono e quali effetti concreti
producano sugli enti locali. Il tema è molto tecnico. Iniziamo col dire che i
debiti fuori bilancio stanno diventando il tallone d'Achille di molti comuni
italiani.Diverse relazioni di varie sezioni territoriali della Corte dei Conti
hanno messo in evidenza come «da fattore patologico» si siano trasformati «in
ordinaria modalità di gestione della spesa». Una definizione di debito fuori
bilancio l’ha fornita il Ministero dell’Interno con la circolare 20
settembre 1993 n. F.L.21/1993 dedicata ai problemi del risanamento degli enti
locali territoriali in stato di dissesto. In particolare, secondo il Ministero
dell’Interno, il debito fuori bilancio può essere definito come
“un’obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di
denaro assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i
procedimenti di spesa degli enti locali”. Tradotto, vuol dire che i debiti
fuori bilancio sono debiti assunti da un Comune al di là degli stanziamenti
previsti dal bilancio di previsione. Debiti, in altri termini, contratti senza
deliberazione e oltre il limite di spesa autorizzato . In sintesi non è altrochè
una zavorra che falsa la situazione finanziaria e gestionale di un Comune. I
debiti fuori bilancio, cioè, rendono spesso inattendibile la situazione
finanziaria e gestionale ufficialmente
presentata dal Comune, che può anche arrivare a evidenziare avanzi di
amministrazione difatto inesistenti e orgogliosamente sbandierati alla comunità
o, al contrario,occultare rilevanti disavanzi sommersi. L'articolo
194 del TUEL, il Testo unicodegli Enti Locali, stabilisce che i debiti fuori
bilancio possono avere origini diverse. Possono derivare da sentenze esecutive
con le quali i Comuni sono stati condannati al pagamento di una somma di denaro
( come quelli made in Pomarico); Semplificando, si può dunque parlare di debiti
fuori bilancio“buoni” e di debiti fuori bilancio “cattivi”. Quelli buoni
sono quelli accumulati da un Comune per finanziare opere o servizi di pubblica
utilità. Quelli cattivi sono quelli che vengono a crearsi in seguito a una
gestione finanziaria inadeguata protrattasi nel tempo.L’interrogativo è
lecito: possibile che in tutti questi anni non si è pensato minimamente di
darne conto nei documenti contabili ufficiali e operare manovre di bilancio per
attutirne la “batosta” ?Probabilmente la scelta è stata proprio quella
gestionale e cioè di rinviare agli esercizi futuri le ricadute di tali spese e
ciò anche per non compromettere i vincoli di finanza pubblica tra cui il patto
di stabilità .A chi spetta il riconoscimento dei debiti fuori bilancio? Spetta
al consiglio comunale, che ha anche tra l’altro l'obbligo di trasmettere gli
atti di riconoscimento della legittimità dei debiti alla competente Procura
regionale della Corte dei Conti. Quanti
sono, in totale, i debiti fuori bilancio del comune di Pomarico ? E' una domanda
alla quale nessuno, al momento, sa rispondere con certezza.
L’esame delle singole figure previste dal
Testo unico sugli enti locali pone in rilievoil fatto che quella relativa ai
debiti derivanti da “sentenze esecutive” (art.194, co. 1, lett. a) si
distingue nettamente dalle altre per il fatto chel’ente, indipendentemente da
qualsivoglia manifestazione di volontà, è tenuto asaldare il debito in forza
della natura del provvedimento giurisdizionale cheobbliga chiunque e quindi
anche l’ente pubblico ad osservarlo ed eseguirlo(art. 2909 cod. civ.).
In questo casol’ente territoriale non ha alcun margine discrezionale per
decidere se attivarela procedura di riconoscimento o meno del debito perché è
comunque tenuto a pagare, posto che in caso contrario il creditore può
ricorrere a misure esecutive per recuperare il suo credito, con un pregiudizio
ancora maggiore perl’ente territoriale. Per il finanziamento dei debiti fuori
bilancio dei quali sia riconosciuta la legittimità con la deliberazione
consiliare adottata ai sensi del primo comma dell'art. 194 e del terzo comma
dell’art. 193 dell’Ordinamento degli Enti Locali possono essere utilizzate
le seguenti risorse nell'ordine di priorità indicato:
a) riduzione di spese
correnti o utilizzo di nuove entrate, per le quali l'ente può modificare le
tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza;
b) applicazione
dell'eventuale avanzo di amministrazione disponibile;
c) utilizzo di
disponibilità derivanti dall'adozione di un piano triennale di riequilibrio di
cui al citatoart. 193;
d) vendita di beni del
patrimonio disponibile con riferimento a squilibri di parte capitale;
e) contrazione di mutuo
passivo esclusivamente per spese di investimento (Ministero dell’Interno -
Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali-
“finalità e postulati dei principi contabilidegli enti locali “ testo
approvato dall’osservatorio il 12 marzo 2008 principio contabile n. 2 punto
99).
Ai sensi del quarto comma dell'art 193 del D.Lgs 267/2000 la mancata adozione
deiprovvedimenti di riequilibrio resi necessari anche per il ripiano degli
eventuali debiti fuori bilancio è equiparata, ad ogni effetto, alla mancata
approvazione del bilancio di previsione disciplinata dall’art. 141 dello
stesso testo unico, con applicazione della procedura prevista dal secondo comma
del medesimo articolo (Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per il
Piemonte, Deliberazione 17 ottobre 2013, n. 354). Qualora l'ente non possa far
validamente fronte a debiti fuori bilancio con le modalità previste dagli
artt.193 e 194, versa in stato di dissesto finanziario (art. 244 Tuel) ; in
questo caso trattandosi di squilibri strutturali del bilancio in grado di
provocare il dissesto finanziario, l'Ente può ricorrere, con deliberazione
consiliare alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista
dall'art. 243-bis del Tuel. Secondo i Giudici della Corte deiconti (Sezione
Regionale Piemonte, Deliberazione 17 ottobre 2013, n. 354) in base al principio
di prudenza appare opportuno che l'ente, in sede di programmazione, per
garantire il mantenimento dell'equilibrio del bilancio nel tempo, istituisca
appositi stanziamenti per affrontare l'onere connesso a possibili situazioni
debitorie fuori bilancio. (principio contabile n. 2 punto105) ed a tal fine in
sede di approvazione del rendiconto l'ente identifica e valuta eventuali
passività potenziali al fine di predisporre adeguati accantonamenti che
permettano la copertura dei futuri debiti (principiocontabile n. 3 punto 105).
L’art. 194 c. 2 dispone che “l'ente può provvedereanche mediante un piano
di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso,
convenuto con i creditori”. La formulazione della norma non consente eccezione
di sorta facendo riferimento al pagamento del debito ed all’accordo con il
creditori. Non appare possibile un piano di rateizzazione più lungo per
finanziare i debiti fuori bilancio (Corte dei contiMolise deliberazione
29/2009), a meno che non venga attivata la procedura di riequilibrio finanziario
pluriennale , che consentirebbe di concordare un pianodi rateizzazione novennale
secondo quanto previsto dal settimo comma dell’art243 bis del Tuel (Corte
Dei Conti Piemonte Delibera n.354/2013). In merito alla possibilità di
rateizzazione dei debiti fuori bilancio se la rateizzazione riguarda la
copertura finanziaria del debito per mancanza di risorse, in ciascun bilancio va
iscritta la parte di competenza; invece, se la rateizzazione riguarda i tempi
del pagamento per far fronte ad esigenza di cassa, ma la copertura è prevista
in unico esercizio finanziario, va iscritto l'intero importo nel bilancio di
competenza ed il pagamento avverrà materialmente negli esercizi successivi.
Il risultato è l’ombra di un crac finanziario che si allunga malefico sul
Comune. L’ombra inquietante di un dissesto di cui nessuno vuole parlare, ma
che in molti sembrano quasi aspettare ineluttabile.
Il dilemma è votare e approvare il default, evitando lo scioglimentodel
consiglio, o lasciare che lo dichiari il commissario prefettizio con il conseguente
ritorno alle urne.
Per il Comune di Pomarico si prospetta l’incubo di un dissesto finanziario.
Quali sarebbero le conseguenzeeconomiche, sociali e politiche?
Conseguenze finanziarie
L’Ente dissestato è tenuto ad approvare un nuovo bilancio, vagliato dal
Ministero dell’interno, basato sull’elevazione delle entrate proprie al
livello massimo consentito dalla legge, da consolidare per i successivi quattro
bilanci, sul contrasto all’evasione e sul contenimento di tutte le spese con
la contestuale messa in atto della disponibilità del personale eccedente alcuni
parametri fissati dalla legge in ragione della popolazione e della fascia
demografica di appartenenza. L’ente,inoltre, è tenuto a contribuire al
risanamento con l’alienazione del patrimonio disponibile non strettamente
necessario all’esercizio delle funzioni istituzionali, la destinazione degli
avanzi di amministrazione dei cinque anni a partire da quello del dissesto e
delle entrate straordinarie, la contrazione di un mutuo a carico del proprio
bilancio. Con l’introduzione della legge costituzionale numero 3 del 2001, non
è più previsto che lo Stato possa concorrere al finanziamento dei debiti
pregressi tramite il mutuo ventennale. L’ente deve quindi preoccuparsi anche
di trovare le risorse da destinare al finanziamento della situazione debitoria
precedente, posto interamente a suo carico. Entro il termine di tre mesi dalla
data di emanazione del D.P.R. dinomina dell’Organo straordinario di
liquidazione, il Consiglio dell’ente è tenuto a deliberare e presentare al
Ministro dell’Interno, una ipotesi di bilancio di previsione stabilmente
riequilibrato. Il temine di tre mesi è perentorio e il mancato rispetto è
considerato grave violazione di legge e,come tale, sanzionato con lo
scioglimento del consiglio comunale.
Conseguenze amministrative
Il periodo di risanamento dell’ente dissestato è fissato in cinque anni
decorrenti da quello per il quale viene approvata l’ipotesi di bilancio
stabilmente riequilibrato. Durante tale periodo vigono gli obblighi relativi
all’applicazione delle aliquote, tariffe e canoni nella misura massima, non può
essere variata in aumento la dotazione organica rideterminata, valgono le
eventuali prescrizioni per la corretta edequilibrata gestione dell’ente
fissate con il decreto di approvazione dell’ipotesi ed è garantito il
mantenimento dei contributi erariali. Inoltre,per tutta la durata del periodo di
risanamento, l’ente è soggetto al controllo centrale in materia di dotazione
organica e di assunzione di personale. L’ipotesi di bilancio realizza il
riequilibrio mediante l’attivazione di entrate proprie e la riduzione delle
spese correnti. Nella prima seduta successiva alla dichiarazione del dissesto e,
comunque, entro trenta giorni dalla data di esecutività della delibera di
dichiarazione del dissesto, il consiglio dell’ente è tenuto a deliberare,
relativamente alle imposte e tasse locali di propria spettanza, le aliquote e le
tariffe di base nella misura massima consentita. Per l’imposta comunale sugli
immobili l’Ente deve obbligatoriamente deliberare l’aliquota massima del 7
per mille. La determinazione delle tariffe per i servizi a domanda individuale (mense
scolastiche, asili nido etc..) deve essere fatta in modo che i proventi dalle
tariffe coprano almeno il 36 percento dei relativi costi (identica cosa è
prevista per il pre-dissesto).
I servizi
Per assicurare il riequilibrio del bilancio, l’ente dovrà adottare una
manovra strutturale di riduzione delle spese correnti. A tal fine, l’ente è
tenuto ad effettuare una rigorosa rivisitazione delle spese, procedendo
preliminarmente alla riorganizzazione dei servizi: questo vuol dire intervenire
sull’organizzazione del lavoro e sulsalario accessorio. L’ente dovrà poi
verificare accuratamente la situazione economico-finanziaria delle società
controllate.
Le conseguenze sociali
Relativamente alle spese di personale, l’ente è obbligato a rideterminare la
dotazione organica,dichiarando in eccesso e collocando in disponibilità il
personale comunque in servizio che risulti in soprannumero rispetto al rapporto
medio dipendenti/popolazione, fermo restando l’obbligo di accertare le
compatibilità di bilancio. La delibera di rideterminazione della dotazione
organica deve essere trasmessa alla Commissione per la finanza e gli organici
degli enti locali per la relativa approvazione. L’altro obbligo in materia di
spesa di personale è quello di ridurre la spesa per il personale a tempo
determinato a non oltre il 50 per cento della spesa media sostenuta a tale
titolo per l’ultimo triennio antecedente l’anno cui l’ipotesi si riferisce.
Conseguenze politiche
L’articolo 6 del decreto legislativo 149 del 2011 prevede che i sindaci,
ritenuti responsabili di danni cagionati con dolo o colpa grave, nei cinque anni
precedenti il verificarsi del dissesto finanziario, non sono candidabili, per un
periodo di dieci anni, alle cariche di sindaco, di presidente di provincia, di
presidente di Giunta regionale, nonché di membro dei consigli comunali, dei
consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento e
del Parlamento europeo.
E’ la Corte dei Conti che stabilisce le responsabilità degli amministratori
che hanno determinato il dissesto.
pomaricosud@gmail.com
PERCHÈ POSSONO OPERARE IN QUESTA MANIERA ? CHI GLI DA I SOLDI ?
Regolamento di Contabilità
In basso mi permetto di mettere sul sito www.uricchio.de alcuni principi di trasparenza, previsti dalla LEGGE, in merito alle entrate e le spese di un COMUNE:
"PRINCIPI DEL BILANCIO DI PREVISIONE" RICHIAMATI ALL'ARTICOLO DEL REGOLAMENTO
REGOLAMENTO DI CONTABILITA'
"PRINCIPI DEL BILANCIO DI PREVISIONE"
A. ANNUALITA' - Tale requisito obbliga ad
iscrivere nel bilancio le previsioni di entrata e di spesa con riguardo al
periodo temporale cui si riferiscono; il periodo di riferimento è l'anno
finanziario che va dal 1 gennaio al 31 dicembre (anno solare). Le previsioni
iscritte nel bilancio annuale assumono, quindi, il significato dei crediti e
debiti dell'Ente (diritto a riscuotere e obbligo a pagare) la cui insorgenza è
attribuibile all'anno finanziario cui si riferisce il bilancio ed al quale
"appartengono" (competenza finanziaria);
B. UNITA' - Tutte le entrate iscritte nel
bilancio di previsione costrituiscono un complesso "unico" di risorse
destinae a fronteggiare il contrapposto complesso "unico" delle spese,
senza alcuna diretta correlazione tra singole voci di entrata e di spesa. Sono
fatte salve le eccezioni di legge, con riferimento alle entrate aventi
destinazione vincolata per specifiche finaliA' di spese (contributi finalizzati
per investimenti o per funzioni trasferite o delegate, proventi per alienazioni
patrimoniali, proventi da concessioni edilizie, entrate provenienti dalla
assunzione di mutui passivi, ecc.). L'applicazione di tale principio trova
riscontro nell'apposito allegato dimostrativo dell'equilibrio
economico-finanziario del bilancio, secondo il quale le previsioni di competenza
delle spese correnti sommate a quelle relative alle quote di capitale delle rate
di ammortamento dei mutui e dei rpestiti obbligazioni non possono essere
superiori complessivamente alle previsioni di competenza dei primi tre titoli di
entrata, fatte salve le eccezioni previste per legge;
C. UNIVERSALITA' - Il fine generale dell'equilibrio finanziario e della trasperanza dei conti, impone che tutta l'attività finanziaria sia ricondotta al bilancio di previsione, essendo vietate le gestioni fuori bilancio. L'applicazione di tale principio comporta, quindi, che tutte le entrate e tutte le spese, senza eccezione alcuna, siano comprese nel bilancio e contabilizzate con apposite e specifiche registrazioni delle relative operazioni finanziarie, evidenziandone la qualità (voce e natura) e la quantità (valore);
D. INTEGRITA' - Tale requisito, comportando
l'obbligo di iscrivere in bilancio le entrate e le spese nel loro importo
"integrale" (le entrate al lordo degli oneri di riscossione e le spese
al loro delle eventuali e correlative entrate), non consente di effettuare
alcuna compensazione tra entrate e spese ovvero tra crediti e debiti, nè di
conseguenza il loro occultamento in omaggio alla chiarezza ed alla trasparenza
delle rilevazioni finanziarie. E' finalizzato ad agevolare l'espletamento della
funzione di controllo e di verifica giudiziale dei risultati di gestione,
consentendo una corretta valutazione dei proventi e degli oneri relativi ai
servizi pubblici;
E. VERIDICITA' - In applicazione di tale principo
le previsioni di bilancio devono considerare, per le entrate, quanto potranno
produrre durante l'anno finanziario i diversi cespiti in relazione anche ai
servizi pubblici resi e, per le spese, quelle che potranno effettuarsi nello
stesso periodo per la gestione dei servizi pubblici e per far fronte agli
obblighi assunti o che si prevde di dover assumere. E' funzionale all'esigenza
di conoscere le reali condizioni finanziarie e potenzialità economiche
dell'ente, allo scopo di evitare qualsiasi pregiudizio all'attivitA' programmata
per effetto di sopravalutazione delle entrate o di sottovalutazione delle spese
(fittizio pareggio del bilancio);
F. PAREGGIO ECONOMICO-FINANZIARIO - Corrisponde
all'obbligo legislativo secondo il quale situazione economica del bilancio non
può presentare un disavanzo. Qualora nel corso della gestione si dovesse
manifestare un disavazno, dovranno essere adottate le misure necessarie a
ripristinare il pareggio, nei modi e termini previsti dalle disposizioni
legislative vigenti ed in conformità alle prescrizioni di cui al rispettivo
articolo del regolamento; ( A Pomarico il Sindaco acquista invece Palazzi
inutili, p.e. Palazzo Glionna, facendo così quadrare i conti nella propria
tasca !)
G.
PUBBLICITA' - L'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione
e la trasperanza dell'azione amministrativa richiedono la conoscbilità', da
parte dei cittadini e degli organismi di partecipazione, dei contenuti
significativi e caratteristici del bilancio
comunale edei suoi allegati.
L'accessibilitA' ai dati contenuti nei documenti previsionali e programmatici
deve realizzare l'informazione ai cittadini, singoli o associati, in ordine
all'utilizzo ed alla finalizzazione delle risorse acquisite a carico dei
contribuenti e degli utenti dei servizi pubblici. A
tale fine, i responsabili dei servizi interessati devono assicurare,
nel rispetto delle modalità previste dallo Statuto e dai regolamenti di
organizzazione degli uffici, l'informazione diretta ai richiedenti e la
pubblicità degli atti mediante appositi
avvisi o notiziari da affiggersi all'albo
pretorio e negli altri luoghi pubblici consueti, con la periodicità richiesta
dalle specifiche circostanze;
H. FLESSIBILITA' - Il consiglio Comunale, constatate
particolari esigenze o fatti nuovi non previsti può determinare e destinare
maggiori risorse costituite da maggiori entrate o da economie accertate di
gestione con propri provvedimenti di variazione.
DUNQUE:
Cosa ? Volete sapere anche questo ? Anche i dettagli del bilancio del Comune di Pomarico ? A Pomarico non si è mai usato. Quale mente "malata" vi ha suggerito di avanzare tali richieste ?
Noi (Sindaco e Amici) a Pomarico abbiamo aggiustato i conti sempe a modo nostro. Ai cittadini basta dire sempre che il "COMUNE" non ha soldi.
Domanda:
Ma se quelli che sono arrivati e continuano ad arrivare sono spariti oppure stati spesi male ?
MA CHE TE FREGA ? Oltre a rubare la proprietà ai privati, a recare danno, a rubare i fondi pubbici, a creare "ammmodernamenti" e "rotatorie" - i tecnici di queste zone vengono premiati e il loro capo, il "Sindaco" viene ricevuto dal Presidente della Repubblica Italiana con abbracci ed onori. Però non basta. Per la loro straordinaria performance si aumentano anche lo stipendio. Incredibile ? Leggete !
Intanto, ad oggi, A.D. 2007: Un bilancio a Pomarico non è mai stato reso noto al pubblico ! Si continua ad operare nell'assoluta omertà
Tutta la storia di questa tragedia dovuto alla decisione degli URICCHIO di acquistare proprietà a POMARICO (Provincia di MATERA), Meridione d'ITALIA, per tornare nel paese NATIVO sul sito
Segnalazione del Sig. Uricchio Paolo alla Corte dei Conti della Basilicata del 2005:
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Original Message -----
From:
procura basilicata
To: Paolo.Uricchio@t-online.de (vecchio indirizzo e-mail ! Nuovo indirizzo = info@uricchio.de )
Sent:
Tuesday, May 17, 2005 10:17 AM
Subject:
comunicazione
Si
riscontra la Sua nota del 3/02/2005 significando che questa Procura sta
acquisendo dalle Autorità Giudiziarie di Matera ogni utile elemento per
l'esercizio per le proprie competenze.
IL PROCURATORE REGIONALE
(Dott. Michele ORICCHIO)
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Original Message -----
From:
procura basilicata
To:
Paolo.Uricchio@t-online.de
(vecchio indirizzo e-mail ! Nuovo indirizzo = info@uricchio.de
)
Sent:
Tuesday, May 17, 2005 10:17 AM
Subject:
comunicazione
La
denuncia è stata regolarmente protocollata ed è all'attenzione del P.R. che ne
sta curando l'istruzione per quanto di competenza.
CORTE DEI CONTI, Procura Regionale per la Basilicata , POTENZA
SENTENZA:
Delibera n. 58/2007 - Comune di Pomarico – Bilancio di previsione 2007/Rendiconto 2005. Pronuncia ai sensi dell’art. 1, c. 168, L. 266/2005
C
o r t e d e i
C o n t i
Sezione
regionale di controllo per la Basilicata
Potenza
Deliberazione
n 58/2007
La
Sezione Regionale di controllo per la Basilicata così composta:
Presidente
di Sezione:
dr. Francesco Manganelli
Presidente;
Consigliere:
dr.
Antonio Nenna
Componente;
Primo
Referendario:
dr. Rocco Lotito
Componente-Relatore
nell’adunanza
del 24 ottobre 2007
Visti
i commi 4, 5, 6, 8, 9 e 12
dell’art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, che disciplinano il controllo
successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni
pubbliche da parte della Corte dei conti;
Visto
l’art.
7,
commi
7, 8 e 9, della
legge 5 giugno 2003, n. 131;
Vista
la
deliberazione n. 14/2000 in data 16 giugno 2000 delle Sezioni Riunite della
Corte dei conti, e successive modificazioni, con la quale è stato deliberato il
regolamento per l’istituzione e l’organizzazione, nelle Regioni a statuto
ordinario, delle Sezioni regionali di controllo;
Visti
i
commi da
166 a 168 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n.266
(legge finanziaria per il 2006);
Vista
la
deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 11 del 7.7.2006 con la quale sono
state approvate le “Linee guida cui devono attenersi, ai sensi
dell’articolo 1, commi 166 e 167, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge
finanziaria 2006) gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti
locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell’esercizio
2005”;
Vista
la
deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 2 del 19.3.2007 con la quale sono
state approvate le “Linee guida cui devono attenersi, ai sensi
dell’articolo 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge
finanziaria 2006) gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti
locali nella predisposizione della relazione sul bilancio di previsione 2007”;
Viste
le
relazioni sul rendiconto dell’esercizio 2005 e sul bilancio di previsione
2007, trasmesse, ai sensi dell’art. 1, comma 166, della citata legge 23
dicembre 2005, n. 266, dall’Organo di revisione economico-finanziaria del
Comune di POMARICO (MT);
Viste
le
note di questa Sezione di controllo di richieste di chiarimenti e le relative
risposte;
Vista
l’ordinanza del Presidente della Sezione regionale di controllo, con la quale
è stata fissata l’adunanza per la specifica pronuncia da adottarsi ai sensi
del comma 168 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
Vista
la nota indirizzata al Sindaco ed
all’Organo di revisione al fine di instaurare il contraddittorio per
l’emanazione della predetta pronuncia;
Viste
le controdeduzioni fatte pervenire dal Sindaco;
Comparsi,
per il Comune di POMARICO, il Sindaco, il Responsabile del Servizio finanziario
e il Ragioniere comunale;
Comparso
il Revisore dei conti del predetto Comune;
Udito
il relatore Primo Referendario dr. Rocco Lotito;
Udito
l’intervento
del Sindaco;
Tanto
premesso,
sulla base delle relazioni di cui all’art. 1, comma 166, della legge 23
dicembre 2005, n.266 e della conseguente attività istruttoria svolta, così
DELIBERA
§
Con
riferimento alla relazione sul bilancio di previsione 2007 si dichiara:
-
che, dalla verifica delle entrate e delle spese aventi carattere di
eccezionalità che influenzano la situazione corrente dell’esercizio
finanziario 2007, è emerso che buona parte delle entrate da recupero
dell’evasione tributaria, per oltre 80.000
euro (nota: Ma non saranno mica quelli che hanno speso per la rotatoria ?
Dopo quelli spesi per il Palazzo Marchesale ?"), pur avendo carattere
straordinario, non sono state rivolte al finanziamento delle spese della
medesima tipologia, visto che, come dichiarato nella risposta dell’Organo di
revisione, sono servite per il finanziamento di spese correnti ordinarie,
circostanza che può denotare difficoltà nella tenuta degli equilibri di
bilancio. Lo stesso dicasi per l’avanzo di amministrazione che,
nell’esercizio 2006, risulta utilizzato per le spese relative ad energia per
pubblica illuminazione. Si consideri che il complesso delle entrate di carattere
straordinario applicate alla parte corrente del bilancio non dovrebbe essere
superiore a quello delle spese correnti aventi la medesima caratteristica. Si
invita, pertanto, l’ente a monitorare il rispetto del predetto equilibrio.
Si
prende atto di quanto riferito dal Sindaco, con la nota del 19 ottobre 2007, in
ordine alle difficoltà finanziarie in cui, al fine di assicurare i servizi ai
cittadini, incorre il comune, di piccole dimensioni e costretto, talvolta, ad
utilizzare entrate straordinarie per garantire la sopravvivenza stessa
dell’ente.
·
Con
riferimento alla relazione sul rendiconto 2005, del quale si rileva la tardiva
approvazione in contrasto con la disposizione di cui all’art. 227, secondo
comma, del TUEL, si dichiara:
-
che - in violazione dell’art. 230, settimo comma, del TUEL - l’ultimo
aggiornamento dell’inventario risulta effettuato solo nel 1996; per una
corretta redazione del conto del patrimonio risulta necessario
adempimento preliminare la redazione di un veritiero e completo inventario dei
cespiti di cui l’ente è titolare, da valutarsi secondo i criteri dettati
dall’art. 230 del TUEL; l’acclarata mancanza di un aggiornato inventario
determina la conseguenza che le rappresentazioni contabili contenute nella
situazione patrimoniale dell’ente non possono essere ritenute attendibili;
-
che l’esercizio 2005 ha fatto registrare un risultato di gestione
negativo, circostanza, peraltro, che non appare isolata e circoscritta (visto il
suo verificarsi anche nei precedenti esercizi 2003 e 2004).
Orbene,
eccettuati alcuni circoscritti casi (in cui, ad esempio, si sia verificata
l’applicazione dell’avanzo vincolato o in cui l’avanzo libero sia stato
applicato a spese di investimento o a spese correnti non ripetitive), il
predetto risultato negativo apparirebbe indicativo di un’ingiustificata
insufficienza delle entrate concretizzatesi nell’ambito dell’esercizio
finanziario a coprire le spese generate dal medesimo esercizio e richiederebbe
un’opera di attento monitoraggio da parte dell’ente.
L’importanza
della considerazione separata del detto risultato, peraltro, è data dalla
necessità per l’ente di valutare, anno per anno, l’efficacia dell’azione
amministrativa e la sua capacità di generare o consumare risorse. E’,
peraltro, necessario che l’ente,
nella relazione al rendiconto, valuti “…sulla base del trend storico,
l’andamento del risultato della gestione di competenza, al fine di evidenziare
sia eventuali trend negativi strutturali, sia la capacità dell’ente di
conseguire gli obiettivi finanziari che lo stesso si era prefissato all’inizio
dell’anno. L’eventuale disavanzo della gestione di competenza è
attentamente analizzato e motivato nel rendiconto, con l’ausilio del quadro
generale riassuntivo dei risultati differenziali che sottolinea sia
l’equilibrio economico-finanziario che l’equilibrio finale” (punto 66,
lett. b, principio contabile n. 3).
Si
prende atto del fatto che, nella nota del 15 settembre 2007, l’Organo di
revisione ha rilevato che il negativo risultato di gestione per gli anni dal
2003 al 2005 risulta essere in continua diminuzione, ed ha assicurato un
puntuale monitoraggio per evitare, per quanto possibile, il ripresentarsi del
fenomeno negli anni successivi;
-
che spese correnti ripetitive e ordinarie risultano finanziate con
risorse di carattere straordinario come l’avanzo di amministrazione non
vincolato alla parte corrente, prassi che (pur essendo consentita dalla legge,
nei circoscritti limiti previsti dalle singole discipline normative) può
denotare una difficoltà nella tenuta degli equilibri di bilancio; si rinvia sul
punto a quanto sopra riportato con riferimento all’analogo rilievo relativo
all’esercizio 2006, anche riguardo alle controdeduzioni dell’amministrazione;
-
che, al 31.12.2005, sono risultati sussistenti residui attivi con alto
grado di anzianità (quelli risalenti ad esercizi antecedenti al 2000
rappresentano l’8,24% del totale) e che il rapporto tra il totale dei residui
attivi, sempre al 31.12.2005, ed il totale degli accertamenti di competenza 2005
raggiunge il 99,78% (così rasentando la soglia di attenzione individuabile, in
via prudenziale, nella percentuale del 100%).
La
predetta entità degli evidenziati rapporti, in linea generale, rende necessario
che l’amministrazione attui un costante e attento monitoraggio al fine di
verificare se tali percentuali siano indicative della sussistenza di ritardi
nelle riscossioni (o nei procedimenti amministrativi presupposti), la quale
determinerebbe l’esigenza dell’adozione di ogni opportuno provvedimento
diretto a migliorare la capacità dell’ente di effettiva acquisizione delle
risorse, ovvero siano rivelatrici della conservazione di partite inesigibili o
insussistenti che potrebbe essere foriera di possibili ripercussioni sugli
equilibri di bilancio; in tale ultimo caso si renderebbe necessario un rigoroso
periodico riaccertamento dei residui attivi (che, nel caso conduca
all’eliminazione di residui insussistenti o di dubbia esigibilità, deve
comunque recare adeguata motivazione dei responsabili dei servizi: cfr. punto 31
del principio contabile n. 2) ed un’attenta attività di controllo e verifica
del permanere dei requisiti essenziali per l’accertamento delle entrate, e cioè
la ragione del credito, il titolo giuridico, il soggetto creditore, la somma e
la scadenza (si consideri quanto chiarito al punto 50 del principio contabile n.
3, ove si specifica che “…gli accertamenti possono essere iscritti nel
conto del bilancio solo quando l’ente è effettivamente controparte di un
rapporto contrattuale o detiene la titolarità ad incassare una entrata
tributaria e/o un trasferimento”; in tema si confrontino i punti 29 e
seguenti del principio contabile n. 2). Si evidenzia, poi, quanto raccomandato
dall’Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali al punto
55 del principio contabile n. 3: <<Al fine di garantire la
conservazione del pareggio finanziario, in presenza di residui attivi
inesigibili o di dubbia esigibilità, l’ente in sede di redazione del bilancio
preventivo è opportuno che destini parte delle risorse di entrata
nell’intervento di spesa “fondo svalutazione crediti”>>. Al
successivo punto 66, lett. d, dello stesso principio contabile, inoltre, è
previsto che l’ente verifichi, in presenza di residui con alto grado di
anzianità, ove sia possibile condizionare al loro effettivo realizzo
l’impiego del positivo risultato di amministrazione.
Si
consideri, poi, che un aumento significativo
dei residui attivi determina, in genere, squilibri nella gestione di
cassa e, con riferimento alle connesse necessità di periodica verifica e
riaccertamento, provoca anche un rallentamento dell’attività gestionale
dell’ente.
Sul
fronte della spesa si rileva che il rapporto tra il totale dei residui passivi
al 31.12.2005 (tra cui si registrano anche poste con decorrenza antecedente al
2000) ed il totale degli impegni di competenza 2005 raggiunge il 158,83% (così
superando la soglia di attenzione individuabile, anche in questo caso, nella
percentuale del 100%).
Tale
situazione impegna l’amministrazione ad effettuare un’attenta opera di
riaccertamento (si confronti quanto esplicitato ai punti 58 e seguenti del
principio contabile n. 3) finalizzata al mantenimento dei soli residui per i
quali sussistano tutti i presupposti di legge e, per questi, ad adottare gli
opportuni provvedimenti tesi a superare ogni eventuale ingiustificato ritardo
nei procedimenti di erogazione della spesa.
Ciò
premesso in linea generale, nella fattispecie l’Organo di revisione,
nell’evidenziare che molti dei residui con alto grado di anzianità sono
relativi ad opere pubbliche non ancora portate a compimento, nella nota del 15
settembre 2007 ha assicurato una attenta operazione di verifica delle partite
relative ai residui in occasione dell’approvazione del prossimo conto di
bilancio.
Sul
punto questo Collegio ritiene, comunque, necessario che l’amministrazione, per
quanto di sua competenza, dia impulso ai programmi di realizzazione degli
investimenti anche al fine di ridurre, attraverso l’esecuzione della spesa, la
mole dei residui in conto capitale;
ordina
-
che
copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della segreteria della
Sezione, al Presidente del Consiglio dell’ente, affinché ne dia urgente
comunicazione all’assemblea consiliare per l’adozione delle necessarie e
consequenziali misure correttive, le quali dovranno essere tempestivamente
comunicate a questa Sezione regionale di controllo al fine di consentire alla
stessa di espletare l’attività di vigilanza prevista dal comma 168 dell’art.
1 della legge n. 266/05;
-
che
copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della segreteria della
Sezione, al Sindaco ed all’Organo di revisione economico-finanziaria
nonché alla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti.
Così
deliberato in Potenza nella Camera di Consiglio del 24
ottobre 2007.
IL
PRESIDENTE DELLA SEZIONE
F.to Pres. dott. Francesco MANGANELLI
F.to dott. Antonio NENNA
F.to dott. Rocco LOTITO
Depositata in Segreteria il 9 novembre 2007
IL PREPOSTO AI SERVIZI DI SUPPORTO
F.to dott. Giovanni CAPPIELLO
Per maggiori informazioni leggete per favore quest'altra sentenza:
"AMMINISTRARE A POMARICO"
Ripetiamo: È purtroppo capitato a noi. Potrebbe capitare anche a voi ! Questo sito serve solo come avvertimento !
Leggete e guardate ! Così si amministra a Pomarico, Provincia di Matera, Italia: - Dopo aver rubato i fondi pubblici e la proprietà ai privati. Dopo aver recato danno e distrutto la zona per la Legge 167, vengono premiati, ricevuti dal Presidente della Repubblica Italiana e si aumentano anche lo stipendio
Circolare
de „I DEMOCRATICI DI POMARICO”
del
17.01.2001
TANTI MILIONI PER GLI “INQUILINI” del CONVENTO
(Nota di Paolo Uricchio: Convento = La sede di casa nostra ! / Barzelletta
!)
AL SINDACO “FINALMENTE” corrisposte L.4.200.000 MENSILI (Nota di Paolo
Uricchio: Per continuare comodamente a fare il tirocinio dal cugino Petrachi a
Matera !)
AI CITTADINI AUMENTATA LA TASSA SUI RIFIUTI DEL 27,5 %
Lo sapevate che… l’Amministrazione più confusionaria e destabilizzante
che sia mai apparsa nella storia pomaricana (ed è tutto dire) ha chiuso il 2000
con una PIOGGIA di REGALI ? Sembra incredibile, ma vero. Le strenne natalizie
sono servite a “UNGERE LE RUOTE” dei quattro funzionari CAPI AREA e a
rincuorare i “FRATI” del CONVENTO (leggi
municipio !)
A mantenere calmo e unito il pollaio: Un gruzzolo di circa 70 milioni. Si può
ben dire senza ironia, che tutti sono stati ripagati delle fatiche compiute
durante l’anno: SINDACO, VICE SINDACO, ASSESSORI e FUNZIONARI:
Nessuno può lamentarsi !
Il “GRATTA E VINCI” è iniziato con la DELIBERA DI GIUNTA N. 136, del 6
dicembre 2000, a beneficio dei CAPI AREA.
LA GIUNTA, infatti, recependo “appieno” la NORMA sulla risistemazione
della macchina burocratica del Pubblico Impiego, che consente di promuovere i
CAPACI e COMPETENTI (Nota di Paolo Uricchio: A Pomarico: Hahahahahahaha !!! … una barzelletta infinita !) e di
liberarsi dei fannulloni e degli incapaci, ha provveduto alla sconsiderata
erogazione dell’INDENNITÀ DI FUNZIONE ai CAPI AREA (nota: Tra questi, p.e.
Il Sig. Tudisco, Arch. Pignatelli, Geom. Epifania ) del Comune di Pomarico per
l’anno 1999.
UN BOTTINO PARI A 30 milioni
(Lire 7.500.000 ciascuno)
È significativo sottolineare che il provvedimento (destinato ad accrescere
per il 2000-1) Ha “GRAZIATO” persino, chi continua a considerare l’ufficio
un’area di parcheggio durante il mensile viaggio verso l’indispensabile e
comunque puntuale VENTISETTE.
C’è da chiedersi, con un pizzico di inevitabile ironia: Perché ancora
molti uffici funzionano peggio di prima, visto che tutti i CAPI AREA sono stati
PREMIATI per PRODUTTIVITÀ, RENDIMENTO e RISULTATI RAGGIUNTI ?
C`è poi un’altra considerazione da fare, con l’aiuto del senso comune:
Dov’è finito quel fantomatico NUCLEO DI VALUTAZIONE, presieduto dalla
SEGRETARIA COMUNALE ? Quando si accorgerà costei del danno che
producono operazioni così disinvolte ?
Ovviamente, se siamo ridotti male è perché abbiamo amministratori incapaci
di fare, perfino, la “O” con il fondo del bicchiere.
L’unica arte in cui sono ECCELSI è quella dell’occupazione di una
POLTRONA dal VENTISETTE SICURO. In quest’arte sembrano CARRI ARMATI. Sanno
quello che vogliono e lo dicono SENZA PELI SULLA LINGUA. L’ultima conferma è
arrivata il 29 dicembre scorso, quando il FUNZIONARIO del SERVIZIO
AMMINISTRATORI ha “finalmente” provveduto alla liquidazione dell’INDENNITÀ
DI FUNZIONE agli AMMINISTRATORI, con decorrenza dall’1.06.2006 al 31.12.2000
Un FAGOTTO DI BEN OLTRE 38 MILIONI a cui bisogna aggiungere altre
ragguardevoli somme già corrisposte per lo stesso periodo: INDENNITÀ, MISSIONI;
GETTONI DI PRESENZA e PERMESSI PER
CARICHE PUBBLICHE.
UNA “SCORPACCIATA” FIGLIA
DELLA “POLITICA DEL CARCIOFO”
Ecco il “dolce carbone donato in occasione della ricorrenza della
BEFANA:
A NICOLA RAUCCI - SINDACO - Lit. 18.964.960 (oltre Lit. 10.435.040 già incamerate per lo stesso periodo). E...dopo aver usato le casse comunali solo da ristorante "self-service, viene anche premiato. Oggi, da avvocato e nel 2008, si sente autorizzato a dover dare suggerimenti su come gestire un paese. Roba da matti !
No, meglio - il 2016 fa il DIRETTORE AL GAL BRADANICA
GAL BRADANICA: Nicola RAUCCI ---- UN LADRO FA CARRIERA
A NICOLA AMATI – vice sindaco – Lit. 5.880.000
A PIERLUISA RIZZI – assessore - Lit.
4.410.000
A MICHELE LATERZA – ASSESSORE - Lit.
4.410.000
A ROCCO PIERRO – ex assessore – Lit. 3.780.000
A F.SCO MARTELLI – nuovo assessore – Lit. 630.000
C’è da domandarsi: Quanto costeranno, questi “amministratori virtuali”,
fino alla conclusione della legislatura ? Secondo alcuni, circa 500 MILIONI
Rimane da chiedersi: Quali benefici ne trarranno i cittadini di Pomarico ? I
bene informati parlano già di un immediato “PACCO” in arrivo:
L’aumento del 27,5 % della tassa sulla “MONNEZZA”
.. un formidabile accorgimento per far quadrare i conti del “CONVENTO”
Come disse VESPASIANO quando istituì le utili “”edicole “ romane:
“ PECUNIA NON OLET” (il denaro non ha odore).
F.I.P. 17.01.2004
I DEMOCRATICI DI POMARICO
Nota: La profezia della Signorina
Filomena DICANIO si è avverata ! “… faremo noi come hanno tatto loro ! “
(Nota ! Come ha fatto l’ Amministrazione Mancini !)
Domanda: Perché a questo punto
dovrebbero fregarsene proprio dei risparmi e degli investimenti degli emigrati
a Pomarico? Tanto, abbiamo fatto 12! Facciamo anche 13 ! No ?
Se non succede nulla e questo è
il sistema ! Dov’è il problema ?
PROSEGUIREMO QUESTA PAGINA CON
GLI ALTRI BENEFICIARI E COMPLICI ESECUTORI CHE OPERANO NEL SILENZIO ...
Ecc.
Tutta la storia di questa tragedia, in un prologo tre atti e un epilogo, dovuto alla decisione della famiglia URICCHIO di acquistare proprietà a POMARICO (Provincia di MATERA), Meridione d'ITALIA, per tornare nel paese NATIVO sul sito
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