La presente Legge è stata modificata ed integrata dalle leggi 21 luglio 1965, n. 904 e 22 ottobre 1971, n. 865
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Decorso il periodo per le opposizioni e osservazioni, nonché il termine di trenta giorni di cui all’ultimo comma del precedente art. 6, il sindaco, nei successivi trenta giorni, trasmette tutti gli atti, con le deduzioni del Consiglio comunale sulle osservazioni ed opposizioni presentate, al provveditore regionale alle opere pubbliche (ora al Presidente della Giunta regionale, al Presidente della Provincia se delegato, o allo stesso Sindaco se la legge regionale ne attribuisce la competenza al Comune).
Art. 8
Art. 9
Art.
10
(sostituito dall’art.
35 della legge n. 865 del 1971)
I
Comuni ed i Consorzi, di cui all’art. 1, ultimo comma, possono riservarsi
l’acquisizione, anche mediante esproprio, fino ad un massimo del 50 per cento
delle aree comprese nel piano, e sono autorizzati a cederne il diritto di
superficie o a rivenderle, previa urbanizzazione e fatti salvi i diritti dei
proprietari, a norma del successivo art. 16, ad enti o privati che si impegnino
a realizzare la costruzione di case economiche o popolari.
Il prezzo di cessione deve essere determinato sulla base del prezzo di acquisto
o dell’indennità di esproprio, maggiorato delle spese sostenute per la
realizzazione degli impianti urbanistici, tenendo conto, inoltre, della
destinazione e dei volumi edificabili.
Le rimanenti aree edificabili possono essere richieste per la costruzione di
case popolari:
Gli enti indicano al sindaco o al presidente del Consorzio le aree che intendono scegliere e l’entità delle costruzioni che sulle stesse intendono eseguire, entro il mese di novembre di ogni anno.
Art.
11
(sostituito dall’art.
38 della legge n. 865 del 1971)
Entro
il primo bimestre di ogni anno, in relazione al fabbisogno di aree per le
costruzioni da parte degli enti indicati nel precedente articolo 10 e per i
servizi di carattere generale di cui al successivo art. 19, tenendo conto delle
aree già prescelte dal Comune o dal Consorzio per l’esecuzione del proprio
programma e per l’utilizzazione, ai fini del primo comma dell’articolo 10,
delle aree di cui all’art. 16, sulle quali i proprietari abbiano richiesto di
costruire in proprio case popolari, viene compilato, tenendo conto
dell’esigenza del coordinato utilizzo delle aree, l’elenco delle aree che si
intendono acquistare o espropriare da parte degli enti stessi.
Nel caso di piano comunale, l’elenco è compilato da una Commissione
presieduta dal Sindaco e composta:
Nel
caso di piano consorziale, la composizione della Commissione rimane invariata,
per quanto riguarda le lettere c) d) ed e). I membri di cui alle lettere a) e b)
si ripetono per ciascun Comune, aderente al Consorzio. Il presidente di questo
presiede la Commissione.
Potranno essere sentiti gli enti indicati nell’art. 10.
Artt.
da 12 a 18
(abrogati dall’art. 39 della legge n. 865 del 1971)
12.
[L’indennità di espropriazione delle aree è determinata dall’Ufficio
tecnico erariale nei modi previsti dall’articolo 13 della legge 15 gennaio
1885, n. 2892.
L’Ufficio tecnico erariale comunica al prefetto ed al sindaco l’indennità
fissata.
In aggiunta all’indennità, è contemporaneamente corrisposta al proprietario
espropriato, per ogni anno e frazione di anno calcolata ad anno intero compresi
tra la data di approvazione del piano e la data del decreto di esproprio, una
somma pari al 2 per cento dell’importo medio degli indennizzi o, mancanza, dei
prezzi di acquisto, rispettivamente liquidati o pagati, per metro quadrato, per
le espropriazioni o gli acquisti effettuati nella zona, ai sensi della presente
legge, in ciascuno di tali anni o frazioni di anno].
13. [Il Prefetto comunica la richiesta di espropriazione e la indennità determinata ai proprietari interessati i quali entro il perentorio termine di trenta giorni possono dichiarare di essere disposti ad un accordo bonario sull’indennità stessa. Tale dichiarazione è dal Prefetto comunicata all’ente al quale l’area è stata destinata].
14.
[Qualora nel termine indicato nell’art. 13, non sia intervenuta dichiarazione
di accordo bonario o questo non sia stato seguito dall’atto di cessione, il
Prefetto, ricevuta la prova dell’avvenuto deposito dell’indennità di
espropriazione in misura pari a quella indicata nell’art. 12, emette
immediatamente il decreto di espropriazione.
Qualsiasi contestazione concernente l’indennità di espropriazione non
interrompe il corso della espropriazione stessa e non ne impedisce gli effetti.
L’azione giudiziaria deve essere proposta, a pena di decadenza, entro trenta
giorni dalla data di notificazione del decreto di espropriazione].
15.
[Le azioni di rivendicazione, di usufrutto, di ipoteca, di diretto dominio e, in
genere, ogni altra azione esperibile sulle aree soggette ad espropriazione non
possono interrompere il corso di questa né impedirne gli effetti.
Pronunciata l’espropriazione, tutti i diritti dei terzi, compresi quelli di
uso civico si trasferiscono, ad ogni effetto, sulla indennità di espropriazione].
16.
[I proprietari delle aree comprese nei piani approvati ai sensi della presente
legge e non destinate nei piani stessi agli usi previsti dall’articolo, 4,
lettere a) e c), possono, entro il mese di novembre di ogni anno, presentare
domanda al sindaco di costruire direttamente, sulle aree stesse, fabbricati
aventi caratteristiche di abitazione di tipo economico o popolare.
Il sindaco concede la licenza di costruzione su parere conforme della
Commissione di cui all’art. 11, richiesto ai fini del coordinato utilizzo
delle aree comprese nei piani, e sempre che non sussistano prevalenti esigenze
degli enti indicati nell’art. 10.
I progetti debbono essere preventivamente approvati dall’Ufficio del genio
civile, al quale spetta di accertare che le costruzioni siano di tipo economico
o popolare.
Le spese per le opere di urbanizzazione primaria, di cui all’articolo 4 della
legge 29 settembre 1964, n. 847, sono a carico dei proprietari, in proporzione
al volume edificabile consentito, e devono essere rimborsate al Comune
all’atto della concessione della licenza edilizia.
Il Comune ha la facoltà di affidare l’esecuzione delle opere stesse ai
proprietari, con le modalità e per l’importo di spesa relativo da stabilirsi
in sede di stipulazione della convenzione prevista all’articolo 18, quarto
comma.
Nella convenzione sopracitata è, inoltre, determinata la quota delle spese
relative alle opere di urbanizzazione secondaria, posta a carico dei proprietari,
in proporzione al volume edificabile consentito].
17.
[I proprietari che si avvalgono delle disposizioni dell’art. 16 devono
iniziare le costruzioni entro centoventi giorni dalla data di comunicazione
dell’ottenuta licenza e ultimarle entro il biennio dall’inizio della
costruzione.
L’accertamento dell’inizio e della ultimazione delle costruzioni è
effettuato dagli Uffici del genio civile.
Qualora le costruzioni non siano iniziate nel predetto termine di centoventi
giorni, le aree relative sono destinate ad acquisti od espropriazioni secondo le
norme della presente legge, ma il prezzo di acquisto o l’indennità sono
corrisposte al proprietario con una riduzione del 10 per cento a titolo di
penale.
L’ammontare della penale è versato al Comune direttamente dall’acquirente o
espropriante ed è impiegato dal Comune per l’acquisto o l’esproprio delle
aree a norma della presente legge e per l’esecuzione delle aree di cui al
successivo art. 19.
Qualora i lavori siano stati iniziati ma non ultimati nei termini di cui al
primo comma del presente articolo, il Ministro per i lavori pubblici promuove
l’espropriazione della costruzione per completarla e destinarla alle categorie
di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 640.
Il prezzo di espropriazione della parte costruita non può superare
l’ammontare dell’indennizzo calcolato, per l’espropriazione dell’area,
ai sensi dell’articolo 12, oltre, per le eventuali addizioni, la minor somma
tra lo speso ed il migliorato.
I termini di cui al primo comma del presente articolo possono essere
congruamente prorogati dalla Commissione di cui all’art. 11, qualora si tratti
di costruzione destinata ad alloggi del proprietario dell’area e per la quale
il proprietario stesso abbia fatto richiesta di fruire dei benefici di cui alle
leggi vigenti sull’edilizia economica o popolare.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per le costruzioni
effettuate sulle aree cedute dai comuni a norma del primo comma dell’art. 10].
18.
[L’Ufficio del genio civile esercita la vigilanza sulle costruzioni di cui
agli artt. 16 e 17 per assicurarne la rispondenza alle norme della presente
legge: qualora ne constati l’inosservanza ordina l’immediata sospensione dei
lavori, con riserva dei provvedimenti necessari per la modifica delle
costruzioni.
In caso di contravvenzione all’ordine di sospensione si applicano le sanzioni
prevedute dall’art. 41, lettera b), della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e
successive modificazioni.
La dichiarazione di abitabilità dei fabbricati di cui al presente articolo è
rilasciata previa presentazione al Comune di un certificato dell’Ufficio del
genio civile attestante che la costruzione eseguita è conforme al progetto
vistato ai sensi del primo comma.
Per i primi dieci anni dalla data del rilascio della dichiarazione di abitabilità,
gli alloggi di cui è ammessa la costruzione a norma dell’articolo 16 possono
essere dati in locazione per un canone annuo stabilito in apposita convenzione
con il Comune e rapportato al costo di costruzione dell’alloggio più le
corrispondenti quote del valore dell’area, nella misura determinata
dall’Ufficio tecnico erariale ai sensi dell’articolo 12, e dell’importo
delle spese per le opere di urbanizzazione primaria, a carico del proprietario
ai sensi dell’articolo 16, ultimo comma. Il costo di costruzione
dell’alloggio e l’importo delle opere di urbanizzazione primaria sono
stabiliti nella stessa convenzione, la quale deve essere stipulata con il Comune
prima della concessione della licenza edilizia. La convenzione deve essere
trascritta a cura del proprietario ed è ammessa ai benefici dell’articolo 20,
primo e secondo comma].
Art. 19
I Comuni sono obbligati a provvedere, con priorità rispetto ad altre zone, alla sistemazione della rete viabile, alla dotazione dei necessari servizi igienici e all’allacciamento alla rete dei pubblici servizi delle zone incluse nei piani, utilizzate in proprio dagli enti pubblici istituzionalmente operanti nel settore dell’edilizia economica e popolare e da cooperative edilizie.
Art. 20