TESTO AGGIORNATO E COORDINATO
con la l.r. 6 agosto 2008, n. 20
(
B.U. n. 35 del 6 agosto 2008)
Art. 1
Finalità
1. La Regione
Basilicata opera nel quadro della programmazione regionale per affrontare i
problemi dell'emigrazione e, in attuazione dei principi del proprio Statuto,
nell'ambito delle proprie competenze ed in armonia con le iniziative dei
competenti organi dello Stato e della UE, definisce le misure necessarie per
sostenere il rientro degli emigranti mediante:
a) forme di
solidarietà e di tutela in favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie;
b) la
diffusione della cultura tra gli emigrati per sostenere e rafforzare l'identità
originaria e rinsaldare i rapporti con la terra di origine;
c) interventi,
nel quadro della politica di programmazione e della massima occupazione, per
agevolare l'inserimento e il reinserimento nella vita sociale e nelle attività
produttive regionali degli emigrati che rientrano in Basilicata;
d) la stipula
e il finanziamento di convenzioni, accordi e protocolli con i territori
interessati dal fenomeno immigratorio a partire dalle istituzioni universitarie.
Art. 2
Destinatari degli interventi
1. I destinatari degli
interventi sono i lucani emigrati all'estero per motivi di lavoro e le loro
famiglie.
2. Agli effetti della
presente legge sono considerati emigrati:
a) i cittadini
italiani nati in Basilicata ed i propri discendenti emigrati e residenti
all'estero o che abbiano avuto la residenza nella Regione Basilicata e che siano
emigrati all'estero per un periodo non inferiore ai tre anni per motivi di
lavoro dipendente od autonomo e che eleggano la residenza in un Comune della
Basilicata;
b) il coniuge,
anche se separato, i figli ed i parenti in linea retta entro il terzo grado dei
cittadini di cui al punto a), che trasferiscano la propria residenza in un
Comune della Basilicata.
3. Per il computo del
periodo di permanenza all'estero le frazioni di anno superiori a sei mesi sono
considerate anno intero.
4. Possono usufruire
dei benefici della presente legge anche gli emigrati che siano rientrati nella
Regione da non oltre due anni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 3
Accesso degli emigrati alla legislazione regionale
1. Le leggi regionali
che dispongono interventi in materia di agricoltura, artigianato, commercio,
industria, turismo, pesca, nonché in materia di edilizia abitativa, di
formazione professionale, di sanità, di assistenza e di servizi sociali
definiscono criteri di applicazione che tengano conto della particolare
condizione degli emigrati che risiedono o vogliono rientrare come definiti
dall'art. 2.
2. I bandi relativi
agli interventi nelle materie di cui al comma 1 (nel rispetto delle norme
nazionali e comunitarie) devono prevedere quote di riserva o condizioni di
precedenza in favore dei lucani emigrati all'estero che, a seguito del loro
rientro in Italia, abbiano stabilito la residenza in uno dei Comuni della
Regione Basilicata.
3. Possono godere dei
benefici di cui al precedente comma 2 gli emigrati che abbiano fissato la loro
residenza in Basilicata da almeno 1 (un) anno e da non più di 5 (cinque) anni
alla data di pubblicazione dei bandi.". (1)
Art. 4
Commissione Regionale dei Lucani all'Estero
1. Per l'attuazione
delle finalità di cui alla presente legge la Giunta Regionale si avvale della
collaborazione e delle proposte della Commissione Regionale dei Lucani
all'Estero.
Art. 5
Composizione della Commissione Regionale dei Lucani all'Estero
1. La Commissione
Regionale dei Lucani all'estero è composta da:
a) Presidente
eletto dal Consiglio Regionale;
b) due
Consiglieri Regionali;
c) un
rappresentante degli emigrati per ciascun Paese Europeo ed extra Europeo la cui
federazione o associazione annoveri almeno trecento iscritti. Il rappresentante
è eletto dal Congresso Nazionale dei Delegati nominati nelle Assemblee delle
Associazioni Lucane iscritte all'Albo Regionale;
d) un
rappresentante dell'Università della Basilicata;
e) un
rappresentante dell'A.R.D.S.U.;
f) un
rappresentante della Commissione tripartita di cui alla L.R. 8 settembre 1998 n.
29;
g) tre
rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative in sede regionale;
h) tre
rappresentanti designati rispettivamente dalle organizzazioni maggiormente
rappresentative in sede regionale degli industriali, dei commercianti e degli
artigiani;
i) un
rappresentante di ciascuna delle associazioni nazionali più rappresentative che
operano stabilmente con proprie strutture da almeno due anni nella Regione
Basilicata a favore degli emigrati e delle loro famiglie;
l) un
rappresentante dei Comuni designati dall'ANCI ( Sezione Regionale della
Basilicata);
m)un
rappresentante dell'Amministrazione Provinciale di Potenza e un rappresentante
dell'Amministrazione di Matera, eletti dai rispettivi Consigli;
n) un
rappresentante designato dall'UNCEM (Sezione Regionale di Basilicata);
o) un
rappresentante designato dal Comitato di Coordinamento Istituzionale per le
Politiche del Lavoro;
p) un
rappresentante per ciascuna delle quattro centrali cooperative nazionali più
rappresentative, che operano stabilmente con proprie strutture da almeno due
anni in Basilicata;
q) un
rappresentante di ciascuna delle associazioni riconosciute da network comunitari
ed attive nel settore degli scambi con l'estero;
r) sono membri
di diritto della Commissione i Presidenti delle Federazioni dei lucani nel mondo.
S) un
rappresentante delle Associazioni Italiane dei Lucani in Italia per ogni Regione.
I rappresentanti sono eletti dall’Assemblea delle Associazioni Italiane,
convocata dal Presidente della Commissione. ( 2 )
2. Partecipano alle
riunioni della Commissione i Presidenti delle Associazioni in Italia i quali
hanno diritto di intervento e non di voto. (3)
3. Le funzioni di
segretario sono svolte dal Dirigente della struttura di cui all' art. 13 o da un
suo delegato. 4. I componenti della Commissione sono nominati con Decreto del
Presidente del Consiglio Regionale previa designazione da parte dei rispettivi
Enti od Organismi di appartenenza. 5. Il Presidente è scelto preferibilmente
tra i residenti in Basilicata che abbiano maturato almeno tre anni di residenza
all'estero e che abbiano particolari esperienze sui problemi dell'emigrazione
degli italiani all'estero.
Art. 6
Designazioni
1. Le designazioni dei
componenti la Commissione devono pervenire al Presidente del Consiglio Regionale
entro trenta giorni dalla richiesta.
2. Trascorso tale
termine la Commissione è comunque insediata dal Presidente del Consiglio
Regionale.
3. I componenti della
Commissione che non sono più in possesso dei requisiti richiesti, che si
dimettono o decadono, sono sostituiti, relativamente ai componenti di cui alla
lettera c) del comma 1 dell'art. 5, con il primo dei non eletti nei rispettivi
congressi e, per gli altri componenti, con nuovi designati dai rispettivi
organismi.
4. I componenti
restano in carica fino alla data di scadenza della Commissione e, comunque, per
non più di dieci anni.
Art. 7
Compiti della Commissione
1. La Commissione
Regionale dei Lucani all'Estero ha i seguenti compiti:
a) propone i
programmi delle attività triennali e annuali ed i criteri per la concessione di
sovvenzioni alle associazioni;
b) studia il
fenomeno dell'emigrazione nelle cause e negli effetti che esso determina
nell'economia, nella vita sociale della Regione, nelle condizioni di vita e di
lavoro degli emigrati e delle loro famiglie, promuovendo gli opportuni
collegamenti con i Ministeri interessati nonché con gli uffici, organizzazioni
ed enti operanti nel settore;
c) formula
proposte in materia di occupazione, anche avvalendosi degli organismi competenti
ai sensi della L.R. 8 settembre 1998, n. 29;
d) segnala
agli organi competenti l'opportunità di proporre iniziative di legge al
Parlamento, ai sensi dell'art. 121 della Costituzione, per la tutela dei diritti
degli emigrati e delle loro famiglie nell'ambito della competenza regionale;
e) segnala
l'opportunità di convocare e di organizzare conferenze sui problemi
dell'emigrazione in collegamento con le altre Regioni, con il Governo e con le
Comunità organizzate all'estero;
f) propone
programmi per il reinserimento sociale dei lavoratori rimpatriati da realizzarsi
mediante incentivi e misure di sostegno ed attività in forma singola od
associata nei settori dell'artigianato, del commercio, dell'agricoltura, del
turismo e di ogni altro settore di competenza regionale;
g) propone
programmi annuali di attività tese a conservare l'identità storico-culturale
dei lucani residenti all'estero ed a favorire il sorgere di associazioni nelle
località estere di maggiore concentrazione di lucani ed a potenziare quelle
esistenti nel rispetto delle competenze di legge;
h) propone
l'organizzazione, anche in collaborazione con altre Regioni, amministrazioni
pubbliche, associazioni, Enti ed istituzioni, di soggiorni culturali e viaggi di
studio sul territorio regionale, riservati ai figli degli emigrati all'estero,
nonché di scambi culturali tra gli stessi e giovani studenti residenti in
Basilicata o di soggiorni per anziani emigrati residenti all'estero, con
particolare riguardo alle condizioni di disagio economico dei beneficiari
attestate dall'autorità consolare;
i) propone
l'organizzazione, anche in collaborazione con altre Regioni, amministrazioni
pubbliche, associazioni, Enti ed istituzioni, di progetti formativi ed
iniziative culturali e di vario genere riservate agli emigrati all'estero ed ai
loro figli, con particolare riguardo alle condizioni di disagio economico dei
beneficiari attestate dall'autorità consolare.
2. Ogni tre anni il
Presidente della Commissione, di intesa con l'Ufficio di Presidenza del
Consiglio Regionale, convoca la Conferenza Regionale dei Lucani nel Mondo
sull'attività della Commissione e per una verifica pubblica sulla evoluzione
del fenomeno e sulla necessità di intervento.
Art. 8
Riunioni della Commissione
1. La Commissione
adotta nella prima seduta il Regolamento per il suo funzionamento.
2. La Commissione
Regionale dei lucani nel mondo si riunisce ordinariamente una volta all'anno, e
può riunirsi in via straordinaria, previa intesa con l'Ufficio di Presidenza
del Consiglio Regionale, per comprovati motivi. 3. Ai componenti della
Commissione, per la partecipazione alle sedute e per missioni in Italia e all'
estero, compete il rimborso spese e il trattamento di missione per i dirigenti
regionali. 4. Ai fini della individuazione della sede per il trattamento di cui
al precedente comma si ha riguardo alla sede abituale di lavoro, ancorché
situata all'estero. 5. Ai componenti della Commissione è corrisposto un gettone
di presenza di Euro 52,00 per ciascuna giornata di partecipazione alle sedute.
6. Le spese derivanti dall'applicazione del presente articolo saranno
predeterminate dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale nell'ambito
degli stanziamenti indicati nell'apposita dotazione finanziaria del Bilancio del
Consiglio Regionale.
Art. 9
Comitato Esecutivo
1. Il Comitato
Esecutivo è composto da sette otto membri, di cui quattro cinque (4) eletti nella prima
seduta della Commissione Regionale dei Lucani all'Estero. Sono membri di diritto
il Presidente della Commissione ed i Consiglieri Regionali di cui alla lettera
b) del comma 1 dell'articolo 5.
2. Ogni componente
della Commissione in sede di votazione esprime solo due preferenze.
3. I membri della
Commissione eletti nei Congressi nazionali eleggono nel proprio seno cinque
componenti del Comitato Esecutivo in rappresentanza dell’Europa, Nord America,
Sud America, Australia e Italia. (5)
4. Il Presidente della
Commissione assume la presidenza del Comitato Esecutivo.
5. Le funzioni di
segretario del Comitato Esecutivo sono svolte da un funzionario della struttura
di cui all'art. 13.
Art. 10
Compiti del Comitato Esecutivo
1. Il Comitato
Esecutivo, sulla base dello stanziamento del Bilancio regionale, elabora i
programmi delle attività triennali ed annuali nonché i criteri per la
concessione delle sovvenzioni alle associazioni che sono adottati dalla
Commissione.
2. Tali programmi e
criteri, su proposta della Giunta Regionale, sono sottoposti all'approvazione
del Consiglio Regionale.
3. Il comitato
esecutivo assume le iniziative per rendere operanti le indicazioni della
Commissione.
Art. 11
Convocazione del Comitato Esecutivo
1. Il Comitato
Esecutivo della Commissione dei Lucani all'Estero è convocato per non più di
tre volte all'anno, salvo casi straordinari debitamente motivati.
2. La convocazione
deve pervenire ai componenti almeno dieci giorni prima della data fissata per la
riunione, salvo motivate ragioni d'urgenza.
3. Le riunioni del
Comitato Esecutivo sono valide in presenza, in prima convocazione, della metà
più uno dei suoi componenti e, in seconda convocazione, di almeno tre
componenti.
4. Ai componenti il
Comitato Esecutivo, per la partecipazione alle sedute del Comitato, spetta il
rimborso delle spese di viaggio e il trattamento di missione per i dirigenti
regionali. (6)
Art.11 bis
Forum dei giovani lucani all’estero (7)
1. E’ istituito il
forum dei giovani lucani all’estero, con la finalità di garantire un’ampia
partecipazione dei giovani alle scelte della Regione e di rafforzare la
conoscenza e la cooperazione fra la Basilicata e le proprie comunità
all’estero.
2. Il Forum formula
indicazioni generali suole iniziative in favore dei giovani delle comunità
all’estero ai fini della predisposizione del Programma Annuale di cui
all’art. 18.
3. Il forum è
costituito all’inizio di ogni legislatura con le stesse modalità previste
dall’art. 12, comma 1, ed è composto:
a) dal
Presidente della Commissione dei Lucani all’Estero, che lo presiede;
b) da due
rappresentanti, una giovane ed un giovane emigrati o discendenti di emigrati per
ogni Paese Europeo, extraeuropeo e per l’Italia eletti nei Congressi Nazionali
dei delegati nominati dalle Assemblee delle Associazioni Lucane iscritte
all’Albo Regionale.
In sede di prima applicazione della presente legge le designazioni dei
rappresentanti sono effettuate dalle rispettive Federazioni territoriali;
c) dai
componenti del Comitato Esecutivo.
4. I componenti del
forum sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio Regionale.
5. Il forum dura in
carica per l’intera legislatura.
6. Alla prima
convocazione del forum i rappresentanti dei giovani emigrati eleggono al proprio
interno cinque rappresentanti per area, Nord America, Sud America, Australia,
Europa e Italia, che coordineranno il lavoro del forum in collaborazione con il
Comitato Esecutivo.
7. Il forum è
convocato dal Presidente della Commissione Regionale ordinariamente ai fini
indicati nel precedente comma 2).
8. Ai componenti il
forum spetta il rimborso delle spese di viaggio per la partecipazione alle
rispettive sedute.
Art. 12
Compiti del Presidente
1. Il Presidente della
Commissione dei Lucani all'Estero viene eletto dal Consiglio Regionale. Egli
convoca, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale,
all'inizio di ogni legislatura regionale, i Congressi nazionali per l'elezione
dei rappresentanti di ciascun Paese in seno alla Commissione, secondo quanto
disciplinato negli appositi regolamenti. Convoca, altresì, le riunioni della
Commissione e del Comitato Esecutivo.
2. Al Presidente, per
le missioni all'estero o in Italia, è riconosciuto il trattamento riservato ai
dirigenti regionali.
3. Al Presidente ed ai
membri della Commissione, per le missioni sul territorio regionale, è
corrisposto il rimborso delle spese di viaggio nella misura di un quinto del
prezzo di un litro di benzina vigente nel tempo per ogni chilometro di distanza
stradale tra il Comune in cui ha sede la Commissione e quello in cui si svolge
la missione.
4. Al Presidente della
Commissione è riconosciuta un' indennità pari al 20% dell'indennità lorda
mensile del Consigliere Regionale.
Art. 13
Struttura di supporto funzionale
1. L'Ufficio di
Presidenza del Consiglio Regionale, su proposta del Dirigente Generale,
individua una struttura qualificata di supporto funzionale alle attività della
Commissione di cui all'art. 4 e del Comitato Esecutivo di cui all'art. 9.
2. Al Consiglio
Regionale compete garantire il necessario supporto organizzativo e di segreteria
per l'espletamento di tutte le funzioni e compiti propri della Commissione e del
suo esecutivo.
Art. 14
Albo Regionale
1. L'Albo Regionale
delle Associazioni e delle loro Federazioni, operanti all'estero e in Italia, è
gestito dalla struttura di supporto funzionale di cui all'art. 13.
2. E' iscritta
all'Albo Regionale di cui al comma precedente l'Associazione che annoveri almeno
50 iscritti e che ispiri il proprio Statuto ai principi della Costituzione e
dello Statuto della Regione Basilicata ed al rispetto delle leggi nazionali e
regionali.
3. E' iscritta
all'Albo Regionale ogni associazione riconosciuta da network comunitari che
abbia realizzato scambi con l'estero per almeno 50 giovani e che ispiri il
proprio Statuto ai principi della Costituzione e dello Statuto della Regione
Basilicata ed al rispetto delle leggi nazionali e regionali.
4. L'iscrizione va
confermata ogni quinquennio, prima dello svolgimento dei congressi.
Art. 15
Modalità di iscrizione all'Albo Regionale
1. Per ottenere
l'iscrizione all'Albo Regionale, le Associazioni e le loro Federazioni devono
inoltrare domanda al Presidente del Consiglio Regionale, corredata dalla copia
dello Statuto e dell'elenco nominativo degli iscritti.
2. Tali atti devono
essere vistati dall'autorità Consolare.
3. L'elenco delle
Associazioni lucane e delle loro Federazioni iscritte all'Albo Regionale ed i
successivi aggiornamenti sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione
Basilicata.
4. Per ottenere
l'iscrizione all'Albo Regionale, le Associazioni riconosciute da network
comunitari devono inoltrare domanda al Presidente del Consiglio Regionale,
corredata dalla copia dello Statuto e dell'elenco nominativo dei giovani che
hanno usufruito di scambi all'estero.
5. Le Associazioni
lucane devono iscriversi alla Federazione nazionale di riferimento.
6. Possono costituirsi
Federazioni nelle regioni italiane in cui operano due o più associazioni.
7. Le nuove
Associazioni, con sedi in città in cui sono già costituite una o più
Associazioni Lucane iscritte all'Albo, possono richiedere l'iscrizione solo se
annoverano almeno 100 associati.
Art. 16
Modalità per l'ottenimento dei benefici
1. Il Presidente della
Commissione trasmette immediatamente alle Federazioni o, in mancanza, alle
singole Associazioni copia della deliberazione del Consiglio Regionale di cui
all'art. 10 con l'esplicitazione della modalità e dei termini per la
presentazione delle domande tese ad ottenere le sovvenzioni.
2. Le Federazioni o,
in mancanza, le singole Associazioni presentano alla Giunta Regionale, entro il
30 maggio di ciascun anno, domande per ottenere le sovvenzioni.
3. La Giunta
Regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, assegna le sovvenzioni sulla base
dei criteri fissati.
4. La Commissione
Regionale, adottando il programma delle attività annuali ed i criteri per la
concessione di sovvenzioni alle Associazioni, può inserire nel programma
annuale anche sovvenzioni alle Associazioni di lucani sul territorio nazionale
ed alle Associazioni riconosciute da network comunitari purché iscritte all'
Albo Regionale previsto dall' art. 14.
Art. 17
Programma Triennale
1. Il Consiglio
Regionale approva il programma triennale, come disposto dall'art. 10.
2. Il programma
triennale di massima definisce:
a) le linee e
gli obiettivi da conseguire;
b) la priorità
degli interventi;
c) i criteri
per la formulazione dei piani annuali di cui all'articolo 18;
d) le attività
di documentazione, di studio, d'informazione nonché ogni altra iniziativa,
anche a carattere interregionale, sui problemi dell'emigrazione.
3. Esso è attuato ed
aggiornato mediante il piano annuale di cui all'articolo 18.
Art. 18
Piano annuale
1. Il Consiglio
Regionale approva il piano annuale degli interventi, come disposto dall'art. 10,
che definisce il riparto delle somme disponibili sulle dotazioni finanziarie
relativamente alla tipologia degli interventi da realizzare tenuto conto dei
criteri fissati dal programma triennale.
Art. 19
Iniziative regionali
1. Per conseguire gli
obiettivi di cui alla presente legge la Regione:
a) assume,
anche d'intesa con il Ministero degli Affari Esteri, adeguate iniziative per
l'assistenza, la promozione culturale e sociale dei lavoratori emigrati della
Basilicata e delle loro famiglie e in particolare per i residenti all'estero,
per mantenere e rinsaldare il legame con la terra di origine;
b) svolge
studi, indagini ed inchieste sui movimenti migratori che interessano la Regione,
nonché promuove ogni utile iniziativa per lo studio dei problemi connessi
all'emigrazione e al rientro;
c) interviene
nei settori dell'edilizia abitativa, dell'occupazione, della formazione e della
riqualificazione professionale, dell'istruzione e delle attività culturali per
rimuovere gli ostacoli legati alla condizione di emigrato e per favorire il
rientro;
d) favorisce
il reinserimento sociale dei lavoratori rimpatriati, specialmente dei giovani,
mediante incentivi e misure di sostegno alla realizzazione di attività, in
forma singola, associata o cooperativistica, nei settori dell'agricoltura,
dell'artigianato, del commercio, del turismo e di ogni settore produttivo;
e) sostiene
anche finanziariamente l'attività delle associazioni dei lucani all'estero e
delle loro Federazioni nonché di Enti, Associazioni, Patronati ed Istituti
degli emigrati e delle organizzazioni giovanili e le Associazioni riconosciute
da network comunitari;
f) favorisce
ogni utile iniziativa degli emigrati e delle loro famiglie nel reinserimento
dell'atto di rimpatrio;
g) organizza
nel territorio regionale, anche tramite gli Enti Locali, soggiorni, vacanze
culturali, viaggi di studio e di lavoro per i giovani lucani all'estero;
h) cura e
sostiene un servizio di costante informazione sulle iniziative regionali che
dispongono provvidenze nei vari settori nonché sulla situazione occupazionale
regionale;
i) concede
borse di studio ai giovani lucani residenti all'estero che intendono frequentare
l'Università ovvero Istituti di Istruzione Superiore e la formazione
post-laurea;
l) promuove
iniziative per accogliere e mantenere nell'ambito degli scambi i giovani lucani
iscritti nell'elenco di cui al comma 4 dell'art. 22;
m) promuove
forme di assistenza sanitaria e di previdenza anche mediante contributi per la
stipula di apposita polizza assicurativa.
Art. 20
Indirizzi dell'intervento regionale
1. Gli interventi
regionali in favore degli emigrati e dei loro familiari sono volti a:
a) favorire,
anche mediante la concessione di contributi per il pagamento di interessi sui
mutui, ovvero di contributi in conto capitale, il reinserimento dei lavoratori
rimpatriati nei settori agricolo, artigiano, commerciale, turistico e
peschereccio ed in ogni altro settore produttivo, con priorità alle iniziative
cooperative;
b) favorire il
reinserimento degli emigrati rimpatriati agevolando l'acquisizione o la
ristrutturazione di idoneo alloggio nel territorio regionale, anche mediante la
concessione, con priorità alle iniziative cooperative, di contributi in conto
capitale, ovvero favorendo la assegnazione di alloggi di tipo economico e
popolare;
c) favorire la
formazione, la riqualificazione professionale e l’assunzione dei lavoratori
rimpatriati e delle loro famiglie, nonché dei giovani discendenti che intendano
rimpatriare,agevolando la frequenza dei corsi ovvero con iniziative formative e
occupazionali specifiche, mediante quote non inferiori al 3% con un minimo di
almeno uno per ogni modulo. (8)
d) agevolare,
anche mediante la concessione di assegni di studio, l'inserimento dei figli
degli emigrati e dei rimpatriati nell'ordinamento scolastico nazionale e la loro
frequenza a scuole ed a corsi universitari e post laurea, favorendo in
particolare il superamento delle difficoltà linguistiche;
e) favorire
l'accesso alle università di studenti figli di emigrati lucani, anche se
sprovvisti della cittadinanza italiana, prevedendo agevolazioni per la
sistemazione logistica e per la tassazione universitaria;
f) assumere,
incoraggiare e sviluppare iniziative e manifestazioni di carattere culturale e
sociale a favore degli emigrati per mantenere e rinsaldare il legame di origine
con la propria terra;
g) favorire il
mantenimento dei rapporti con la cultura di origine dei giovani lucani, degli
emigrati anziani promovendo iniziative di turismo sociale ed organizzando nel
territorio della regione soggiorni, vacanze culturali e di studio, ed iniziative
di interscambio tra giovani e relativi docenti ed operatori culturali;
h) curare la
diffusione di pubblicazioni, notiziari, materiale audio-visivo fra gli emigrati,
fornendo tempestivamente anche informazioni sulla situazione occupazionale e
sulle modalità per accedere ai benefici disposti da norme comunitarie e da
leggi nazionali e regionali;
i) effettuare
direttamente o mediante convenzioni con istituti e centri di ricerca
particolarmente qualificati, indagini e studi relativi alla condizione dei
lucani all'estero;
l) agevolare
le iniziative delle associazioni dei lucani all'estero;
m) favorire la
prima sistemazione degli emigrati rientrati anche concedendo contributi sulle
spese di viaggio e trasporto delle masserizie sostenute per sé e per i propri
familiari;
n) contribuire
alle spese per il rientro degli emigrati e dei loro familiari deceduti
all'estero, con contributi per le spese di trasporto delle salme; a tal
proposito è concesso un sussidio straordinario per il trasporto delle salme al
paese di origine degli emigrati deceduti all'estero, qualunque sia stato il loro
periodo di permanenza, sempre che il trasporto non sia a carico di istituzioni o
Enti pubblici o privati; l'ammontare del sussidio è determinato nella misura di
euro 775 per rientri dai paesi Europei e di euro 1.550 per rientri da paesi
extraeuropei; l'erogazione di tali contributi è delegata al Comune presso cui
viene tumulata la salma; spetta ad esso ricevere le domande ed istruire le
pratiche corredate dei singoli documenti; al termine di ogni trimestre i Comuni
presenteranno al Presidente della Giunta Regionale il rendiconto dei contributi
erogati per ricevere il relativo rimborso;
o) sostenere
ogni altra iniziativa ritenuta utile al superamento dei problemi dei lavoratori
migranti;
p) promuovere
forme di assistenza sanitaria e di previdenza integrativa anche mediante
l'assegnazione ai lucani all'estero, indigenti e privi di altra forma di tutela
sanitaria ed assistenziale, di contributi, nei limiti delle risorse disponibili
e per un massimo di Euro 620,00 annue in favore di ciascun richiedente, per la
stipula di polizza sanitaria e previdenziale, anche con istituti operanti in
Basilicata; le polizze dovranno prevedere la copertura in favore del richiedente;
il contributo può essere concesso anche ai lucani rientrati in Italia.
2. La Regione è
autorizzata a stipulare, per il perseguimento delle finalità previste dalla
presente legge, convenzioni con istituti di credito finanziari operanti nella
Regione, nel rispetto dei vincoli stabiliti dalla vigente normativa in materia.
Art. 21
Provvidenze ed assegnazione di alloggi di tipo economico e popolare
1. Sono estesi agli
emigrati che rientrano in Basilicata i benefici, sia in conto interessi sia in
conto capitale, previsti dalle leggi vigenti per l'acquisto, il recupero o la
costruzione della prima casa di abitazione. L'erogazione di detti benefici ai
cittadini emigrati è subordinata al trasferimento della residenza in un Comune
della Regione.
2. I bandi di concorso
e gli altri provvedimenti emanati in attuazione alle norme vigenti, in materia
di edilizia residenziale, stabiliscono i punteggi aggiuntivi e condizioni di
priorità a favore dei sopraindicati soggetti.
Art. 22
Formazione e riqualificazione professionale e sbocco lavorativo
1. La Giunta
Regionale, in attuazione dei piani nazionali e comunitari, con riferimento al
programma regionale di sviluppo e con le modalità di cui alla vigente normativa
regionale, assume iniziative per la formazione e la riqualificazione
professionale dei lavoratori iscritti nell'apposito elenco di cui al comma 4,
nell'ambito dei piani annuali e pluriennali.
2. La gestione di tali
iniziative può essere affidata agli enti che istituzionalmente effettuano corsi
di formazione professionale.
3. Le iniziative di
cui al presente articolo sono attuate in conformità alle procedure previste per
ottenere gli interventi degli organi comunitari e in raccordo con le autorità
nazionali.
4. I lavoratori lucani
che intendono rientrare in Italia a scopo occupazionale, i giovani lucani
residenti all'estero che intendono partecipare a corsi di formazione
professionale in Italia o nel paese di residenza, organizzati dalla Regione
Basilicata, fanno pervenire le loro richieste alla Commissione Tripartita
Regionale di cui alla L.R. 8 settembre 1998 n. 29 che determina le modalità ed
i termini per l'iscrizione ad un apposito elenco.
Art. 23
Inserimento scolastico
1. Al fine di
agevolare l'inserimento nell'ordinamento scolastico nazionale dei lavoratori
emigrati, dei loro figli e parenti in linea retta entro il terzo grado
rimpatriati, la Regione, in concorso con i programmi nazionali e comunitari e
con enti, istituti e organizzazioni che operano nel settore scolastico ed in
quello dell'emigrazione, promuove, nel rispetto delle competenze della autorità
scolastica:
a) corsi di
recupero linguistico e di reinserimento scolastico;
b) incontri,
convegni, seminari per gli operatori della scuola impegnati nell'attività di
cui alla lettera a).
Art. 24
Iniziative e attività culturali
1. La Regione,
d'intesa ove necessario con il Governo, svolge all'estero iniziative in favore
degli emigrati di origine lucana ivi residenti per la diffusione della
conoscenza del proprio patrimonio storico e culturale, nonché iniziative che si
prefiggono scopi di studio, di rafforzamento della cultura d'origine e
d'informazione sulla realtà attuale della Basilicata.
2. Analoghe iniziative
possono essere promosse fra le collettività lucane stabilitesi in altre regioni
italiane.
3. Le attività di cui
al presente articolo possono essere assunte anche in concorso con altre Regioni,
amministrazioni pubbliche, istituti italiani di cultura ed altre istituzioni
culturali ed associazioni dell'emigrazione.
Art. 25
Attività promozionale nelle località di emigrazione
1. La Regione, nelle
località all'estero o in Italia ove maggiore è la presenza di emigrati e loro
discendenti, con il concorso e la collaborazione delle loro associazioni,
realizza attività promozionali con riferimento ai settori ed alle materie di
competenza regionale.
Art. 26
Interventi socio-assistenziali
1. La Regione nel
ripartire i fondi destinati alle attività socio-assistenziali tiene conto delle
particolari esigenze connesse al fenomeno migratorio ed emana le relative
direttive, tenendo conto anche di quanto disposto dalla lettera p) dell'art. 20
della presente legge.
Art. 27
Soggiorni, scambi culturali, turismo sociale
1. La Regione, anche
in collaborazione con altre regioni, amministrazioni pubbliche, associazioni,
enti e istituzioni, utilizzando anche eventuali contributi del Fondo Sociale
Europeo, cura l'avvio e la permanenza in soggiorni nella regione dei figli dei
lavoratori emigrati nell'ambito degli scambi culturali.
2. Tali iniziative
possono essere estese agli anziani ed ai lavoratori emigrati e loro discendenti
che abbiano assunto una cittadinanza straniera.
3. Al fine di
contribuire all'integrazione degli emigrati nelle comunità ospitanti, la
Regione anche in rapporto ai predetti fondi assume iniziative di interscambio
con cittadini dei paesi di emigrazione.
4. I programmi delle
iniziative di cui al presente articolo sono definiti nell'ambito del piano
annuale.
Art. 28
Assistenza e consulenza del Difensore Civico
1. Le associazioni dei
Lucani all'Estero hanno diritto di avvalersi dell'assistenza e consulenza del
Difensore Civico istituito ai sensi della Legge Regionale 14.6.1986, n. 11.
Art. 29
Centro dei lucani nel mondo
1. Il " Centro
dei Lucani nel Mondo", istituito con la Legge Regionale 6 aprile 1999, n.
11 è denominato "Centro dei Lucani nel Mondo Nino Calice".
Art. 30
Norma finanziaria
1. Agli oneri
derivanti dalla applicazione della presente legge, per l'esercizio in corso, si
provvede con gli stanziamenti di cui alla U.P.B. 1091.04 "Azioni a sostegno
degli emigrati lucani" del bilancio di previsione della Regione, già
previsti per le leggi abrogate dall'art. 31.
2. Le spese di
funzionamento della Commissione Regionale dei Lucani all'Estero, comprensive
delle spese di rappresentanza in misura non eccedente il 20% della dotazione
annuale del fondo, trovano copertura nell'ambito della U.P.B. 0111.01 "Funzionamento
del Consiglio Regionale" del bilancio di previsione annuale. (01)
3. Le leggi di
bilancio per gli esercizi successivi stabiliscono gli importi dei relativi
stanziamenti.
Art. 31
Abrogazioni
1. La presente legge
abroga le seguenti leggi regionali: - n. 32 del 27 marzo 1995; - n. 19 del 09
aprile 1996; - n. 46 del 14 aprile 2000; - n. 54 del 7 settembre 2000; - n. 3
del 25 gennaio 2001.
Art. 32
Dichiarazione d'urgenza
1. La presente legge
è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione.
2. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione
Basilicata
NOTE:
01) Comma così sostituito dall'art.13, L.R. 7 agosto 2003, n. 28;
1) il secondo e il terzo comma sono stati aggiunti dall'art. 45 della legge
regionale n. 1 del 02.02.2004;
2) lettera aggiunta dall’art. 56, comma 1, L.R. 6 agosto 2008, n.20;
3) comma abrogato dall’art.56 , comma 1, L.R. 6 agosto 2008, n. 20;
4) parole sostituite dall’art. 56, comma 2, L.R. 6 agosto 2008, n. 20;
5) comma sostituito dall’art.56, comma 2, L.R. 6 agosto 2008, n. 20;
6) comma aggiunto dall’art. 56, comma 3, L.R. 6 agosto 2008, n. 20;
7) articolo aggiunto dall’art.56, comma 4, L.R. 6 agosto 2008, n. 20;
8) lettera sostituita dall’art. 56, comma 5, L.R. 6 agosto 2008, n. 20.
N.B: La l.r. 20 maggio 2002 N. 19 ha disposto una disciplina transitoria
sulla durata in carica degli organi.